COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 28/11/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare APPELLI: P.G.S. S. PIO X – (CT) – (Avverso decisione Giudice Sportivo per la perdita della gara – GARA: S.PIO X – REAL GAZEBO del 3.11.2007 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “E’’) – C.U. n. 25 del 7.11.2007 – Proc. n. 52/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 28/11/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare APPELLI: P.G.S. S. PIO X – (CT) – (Avverso decisione Giudice Sportivo per la perdita della gara - GARA: S.PIO X – REAL GAZEBO del 3.11.2007 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “E’’) – C.U. n. 25 del 7.11.2007 - Proc. n. 52/A La Società S.Pio X, ha ritualmente proposto appello per la perdita dell’incontro della partita indicata in epigrafe, per non avere impiegato, sin dall’inizio della gara, alcun calciatore nato nel 01.01.1990 in poi, non ottemperando alla normativa relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età; La Società chiede l’annullamento della sanzione, in quanto la gara, essendo stata sospesa, non ha avuto il suo svolgimento ed essendo quindi la stessa ancora da disputare non è soggetta a nessun provvedimento; La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, rileva che la Società S.Pio X non ha ottemperato alla normativa relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età prevista per la gara del Campionato di Seconda Categoria, pubblicata sul C.U. n. 1 del 2.07.2007; Pertanto, rimane confermata la responsabilità della Società di che trattasi, per mancato rispetto dei precetti regolamentari previsti in materia; Va osservato che la gara fin dal suo originale svolgimento è irregolare, e tale rimane nella sua conclusione o meno, stante che in ogni caso il provvedimento sanzionatorio sarebbe stato assunto comunque; P.Q.M. DELIBERA: Di respingere l’appello come sopra proposto confermando conseguentemente, il giudicato in primo grado statuito; Con addebito della tassa dovuta per Euro 130.00.
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