COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 5/12/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare RECLAMI Pol. Dil. Libertas Cerami (EN) avverso posizione irregolare calciatore Manerchia Masarà Basilio della società A.S.D Capizzi. GARA: CAPIZZI – CERAMI DEL 25 NOVEMBRE 2007 CAMPIONATO 2^ CATEGORIA C.U. n° 39 DEL 09 –MAGGIO-2007

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 5/12/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare RECLAMI Pol. Dil. Libertas Cerami (EN) avverso posizione irregolare calciatore Manerchia Masarà Basilio della società A.S.D Capizzi. GARA: CAPIZZI – CERAMI DEL 25 NOVEMBRE 2007 CAMPIONATO 2^ CATEGORIA C.U. n° 39 DEL 09 –MAGGIO-2007 PROC.69/A Avverso la posizione irregolare del calciatore Manerchia Masarà Basilio della società Capizzi, ha presentato reclamo la società Pol. Dil. Cerami nella gara di cui in epigrafe. Sostiene la ricorrente che il suddetto calciatore, essendo stato squalificato nella finale Play Off del campionato di terza categoria nella stagione sportiva 2006/2007, avrebbe dovuto scontare la squalifica suddetta nella prima gara della stagione sportiva 2007/2008, squalifica non ancora scontata alla data odierna; pertanto chiede la punizione sportiva della perdita della gara alla società Capizzi. La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello, esaminati gli atti ufficiali, osserva: -accertato che il calciatore Manerchia Masarà Basilio ha partecipato alla prima gara di campionato della stagione sportiva 2007/2008 , mentre non è stato partecipe alla gara del 03 Novembre 2007; -tenuto conto che i termini per poter interagire sulla prima gara di campionato non permettono di poter provvedere in ordine a questa gara, con riserva, però, di deferire il calciatore e la società; -considerato che il calciatore ha scontato la squalifica non partecipando alla gara 03 Novembre 2007; -ritenuto, pertanto, regolare la partecipazione del predetto calciatore alla gara oggetto dell’odierno ricorso; DELIBERA Di rigettare il reclamo della società Pol. Dil: Cerami; di addebitare alla stessa la tassa di € 130,00
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