COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 5/12/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S.D. Atletico Scicli (RG) – Avverso squalifica a tutto il 30 Giugno 2011 calciatore Cannella Giuseppe Gara ATLETICO SCICLI – POZZALESE DEL 18 NOVEMBRE 2007 CAMPIONATO 3 CATEGORIA – C.U. N°14 DEL 21 NOVEMBRE 2007 DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RAGUSA PROC n°22 /B
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 5/12/2007
Decisioni della Commissione Disciplinare
A.S.D. Atletico Scicli (RG) – Avverso squalifica a tutto il 30 Giugno 2011 calciatore Cannella Giuseppe Gara ATLETICO SCICLI – POZZALESE DEL 18 NOVEMBRE 2007 CAMPIONATO 3 CATEGORIA - C.U. N°14 DEL 21 NOVEMBRE 2007 DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RAGUSA
PROC n°22 /B
Nel contesto di particolari circostanze, venutasi a creare a margine della gara in epigrafe indicata, l’Arbitro veniva fatto oggetto di particolari minacce, tentativo di aggressioni e successive aggressioni con consumata violenza da parte di tesserati dell’odierna ricorrente; detti deprecabili episodi sono stati debitamente sanzionati dal giudice di 1° esame.
Avverso gli stessi provvedimenti sanzionatori, la società ATLETICO SCICLI nel ricordarli nel suo gravame, riconoscendo correttamente, la responsabilità dei propri tesserati per averli posti in essere, si dissocia dagli stessi ad eccezione per quanto attiene il calciatore Cannella Giuseppe, reo di essersi lasciato coinvolgere nella condotta più che censurabile, consumata da due dei dirigenti rei di violenza consumata in danno del Direttore di gara, senza però aver posto in essere quanto addebitatogli in quella stessa circostanza e come secondo episodio a quello consumato a seguito la sua espulsione; chiede limitatamente per questo calciatore almeno una riduzione della squalifica inflittagli;
-La Commissione Disciplinare, letto l’appello, esaminati gli atti di gara, osserva: mentre va condannato il riprovevole comportamento posto in essere da più tesserati dell’odierna ricorrente, va dato atto della dichiarata dissociazione della stessa ricorrente ai deprecabili episodi.
In ordine alla posizione processuali del calciatore Cannella Giuseppe va annotato che anche egli si è reso responsabile di atti più che censurabili.
Ritiene, però, questa Decidente di poter riformare il relativo provvedimento sanzionatorio per l’apprezzato comportamento assunto in proposito della ricorrente e nell’auspicio per il futuro che i fatti ricordati non debbono più accadere isolando ed emarginando quanti non degni di far parte della F.I.G.C.
Così osservando
DELIBERA
- di determinare a tutto il 31 Gennaio 2009 le squalifiche, a tutti gli effetti, a carico del calciatore Cannella Giuseppe (A.S.D. Atletico Scicli)
- per l’effetto non si addebita tassa
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