COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 5/12/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S.D. Picanello (CT) avverso squalifica calciatore Russo Giuseppe sino al 04 Novembre 2010 Gara: SAN GIOVANNI GALERMO – PICANELLO DEL 04 NOVEMBRE 2207 CAMPIONATO 3^ CATEGORIA C.U. 15 DEL 07 NOVEMBRE 2007 COMITATO PROVINCIALE DI CATANIA PROT. n°16/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 5/12/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S.D. Picanello (CT) avverso squalifica calciatore Russo Giuseppe sino al 04 Novembre 2010 Gara: SAN GIOVANNI GALERMO – PICANELLO DEL 04 NOVEMBRE 2207 CAMPIONATO 3^ CATEGORIA C.U. 15 DEL 07 NOVEMBRE 2007 COMITATO PROVINCIALE DI CATANIA PROT. n°16/B L’arbitro della gara a margine riportata, mentre si avviava allo spogliatoio, dopo il triplice fischio, veniva raggiunto da diversi calciatori della società PICANELLO con fare minaccioso ed aggressivo, tra i quali il calciatore RUSSO Giuseppe lo colpiva con un calcio alla gamba sinistra. Il Giudice Sportivo del comitato Provinciale di Catania con provvedimento riportato sul C.U. n°15 del 07 Novembre 2007 squalifica il suddetto sino al 04 Novembre 2010. Avverso tale provvedimento ha presentato rituale appello la società A.S.D. Picanello, la quale con sterili e non conducenti giustificazioni chiede l’annullamento della squalifica e l’audizione dello stesso calciatore Russo. La Commissione Disciplinare esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello sentiti il calciatore Russo Giuseppe ed il rappresentante della società all’udienza del 27 Novembre 2007, osserva: la difesa addotte dalla ricorrente non posso trovare ingresso in questo procedimento per mancato riscontro oggettivo e soggettivo con le risultanze degli atti ufficiali. Rimane pertanto l’addebito a carico del calciatore interessato, responsabile di grave atto di violenza in danno dell’Arbitro, circostanza che permette di condividere quanto assunto in merito in 1° grado. P.Q.M. DELIBERA Di respingere l’appello come sopra proposto, con l’addebito della tassa dovuta € 130,00 non versata
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