COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 5/12/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S.C. ITALA (ME) AVVERSO SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO PER QUATTRO GARE E AMMENDA DI € 2000,00 GARA: A.S.C. ITALA – A.S. TAORMINA DEL 11 NOVEMBRE 2007 CAMPIONATO PROMOZIONE C.U. 26 DEL 14 NOVEMBRE 2007 PROC. n°67/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 5/12/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S.C. ITALA (ME) AVVERSO SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO PER QUATTRO GARE E AMMENDA DI € 2000,00 GARA: A.S.C. ITALA – A.S. TAORMINA DEL 11 NOVEMBRE 2007 CAMPIONATO PROMOZIONE C.U. 26 DEL 14 NOVEMBRE 2007 PROC. n°67/A Il giudice sportivo territoriale con provvedimento pubblicati sul c.u. 26 del 14 novembre ha squalificato per quattro gare il campo di gioco della società a.s.c. itala irrogando l’ammenda di € 2.000,00 alla medesima società per i gravi avvenimenti di fine gara allorquando gli addetti al campo sportivo, aperti i cancelli, permisero l’indebito e indegno ingresso di esagitati locali sostenitori che aggredivano l’arbitro colpendolo con schiaffi, pugni e calci al volto, alle gambe, al torace, procurandogli tra l’altro trauma discorsivo, contusivo, come da verbale del pronto soccorso del policlinico di messina, dove lo stesso si rivolse allontanandosi dall’impianto sportivo. Avverso i suddetti provvedimenti ha presentato appello la società A.S.C. Itala. La ricorrente, in premessa, si dissocia dai gravi atti compiuti da persone definite dalla stessa “psicologicamente sofferenti che, a causa delle loro frustrazioni … omissis…, sfogano il loro disagio con atti di violenza ed aggressività”. Ciò premesso sostiene che i suddetti tifosi si introdussero nel recinto di gioco allorquando il cancello fu aperto per fare entrare l’autoambulanza chiamata per un infortunio all’arcata sopraciliare del portiere della squadra; ritiene, pertanto, eccessiva la pena inflitta chiedendone una riduzione. - La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi di appello, osserva: Dalla disamina del rapporto di gara si evince: a) che la società non ha posto in essere le dovute misure d’ordine; b) l’assenza della Forza pubblica; c) non c’è alcuno accenno dell’ingresso di un’ambulanza nel recinto di gioco, tale che, all’apertura del cancello potessero entrare gli esagitati di cui sopra, come sostiene l’appellante; d) degni di una severissima censura nonché di disapprovazione appaiono, ancora oggi, i gravi atti di violenza perpetrati da persone che continuano a gettare fango sul gioco del calcio ed alle quali, la società, dovrebbe proibire l’ingresso allo stadio. Pertanto, questo organo giudicante, visti gli artt. 14 comma 2 e 18 comma 1 lettera f del C.G.S., ritiene equi i provvedimenti suddetti confermandoli nella loro totalità. P.Q.M. DELIBERA Di respingere l’appello proposto dalla società A.S.C. Itala con addebito della tassa di € 130,00
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