COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 5/12/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare APPELLI: Pol. Montagnareale (ME) Avverso squalifica calciatori Marziano Antonino e Pizzo Ivan fino al 30 Giugno 2011 GARA U. Franzanonis – Montagnareale del 8 Novembre 2007 C.U. n°27 del 1 Novembre 2007-12-05 Proc. 63/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 5/12/2007
Decisioni della Commissione Disciplinare
APPELLI:
Pol. Montagnareale (ME) Avverso squalifica calciatori Marziano Antonino e Pizzo Ivan fino al 30 Giugno 2011 GARA U. Franzanonis – Montagnareale del 8 Novembre 2007 C.U. n°27 del 1 Novembre 2007-12-05
Proc. 63/A
L’appellante chiede l’annullamento della squalifica a carico dei calciatori sopra indicati, sostenendo che gli stessi non abbiano preso parte alla fattispecie oggetto delle sanzioni disciplinari
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara e sentito il legale rappresentante della società appellante osserva quanto segue.
Il procedimento disciplinare si svolge sulla scorta degli atti di gara, che costituiscono piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento;
l’identificazione fornita dal Direttore di gara, nonostante le argomentazioni contrapposte da controparte, non pone in dubbio che possa trattarsi del fatto dei calciatori Marziano e Pizzo, identificati e segnalati per nome e numero di maglia unitamente ad altri soggetti.
La sanzione irrogata, avuto riguardo alla consistenza dei fatti occorsi appare per entrambi i responsabili rivedibile, non essendo possibile attribuire singolarmente i fatti stessi comunque collettivamente verificatisi e descritti, fermo restando la loro responsabilità sulla partecipazione.
Per questi motivi
DELIBERA
Di contenere a tutto il 30 Giugno 2010 le sanzioni di squalifica a carico dei calciatori Marziano Antonino e Pizzo Ivan (Pol. Montagnareale)
Senza addebito di tassa
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