COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 12/12/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare A.C.S. D. VILLAGRAZIA DI CARINI – (PA) –Avverso posizione irregolare calciatore ADELFIO Lorenzo – GARA: COLOMBA BIANCA – VILLAGRAZIA DI CARINI DEL 18 NOVEMBRE 2007 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “A” Proc. n°68/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 12/12/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare A.C.S. D. VILLAGRAZIA DI CARINI – (PA) –Avverso posizione irregolare calciatore ADELFIO Lorenzo – GARA: COLOMBA BIANCA – VILLAGRAZIA DI CARINI DEL 18 NOVEMBRE 2007 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “A” Proc. n°68/A Con reclamo ritualmente proposto, l’A.C.S. D. Villagrazia di Carini denuncia che la società Colomba Bianca,nella gara in esame, avrebbe utilizzato il calciatore Adelfio Gaetano (squalificato a tempo) sotto le mentite spoglie del di lui fratello Adelfio Lorenzo. - La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali ed udito il legale rappresentante della società reclamante all’udienza del 04 Dicembre 2007, osserva che il reclamo va respinto per assoluta mancanza di prove circa la lamentata sostituzione. - Ciò anche atteso che l’Arbitro, ricevuta la relativa riserva scritta dalla A.C.S. D. Villagrazia di Carini ha refertato quanto segue: “ ….. Io ho constatato che il documento è valido ed inoltre al momento del riconoscimento il giocatore a me risultava identico al documento presentatomi……” - Quanto sopra è bastevole a questa Decidente per ritenere che nessuna sostituzione di persona vi è stata in occasione della gara reclamata. - Per mera completezza decisionale si evidenzia che nessun valore probatorio possono assumere le fotografie inserite nel contesto del reclamo introduttivo del presente giudizio, in quanto non riportano alcuna data certa o altri elementi che le possano ricondurre, in maniera certa, rigida ed univoca, al momento della gara in esame. P.Q.M. DELIBERA Di rigettare il reclamo come sopra proposto e di addebitare la tassa di € 1300,00 non versata;
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