COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 12/12/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare S.S. SCORDIA (CT) – Avverso ammenda di € 400,00 ; squalifica fino al 10 Gennaio 2008 MENDOLA Gabriele (assistente di parte) e richiesta danni denunciati dall’Arbitro GARA: SCORDIA – TREMESTIERI ETNEO del 25 Novembre 2007 – Campionato 1° categoria C.U. n°28 del 28 Novembre 2007 Proc. n°87/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 12/12/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare S.S. SCORDIA (CT) – Avverso ammenda di € 400,00 ; squalifica fino al 10 Gennaio 2008 MENDOLA Gabriele (assistente di parte) e richiesta danni denunciati dall’Arbitro GARA: SCORDIA – TREMESTIERI ETNEO del 25 Novembre 2007 – Campionato 1° categoria C.U. n°28 del 28 Novembre 2007 Proc. n°87/A - Ricorre la società interessata, sostenendo che l’Arbitro non è stato aggredito ma avvicinato da due dirigenti della stessa società, oggi ricorrente, i quali chiedevano all’Arbitro su delle decisioni tecniche; - Avanza riserve sulla richiesta di risarcimento danni sull’autovettura invocati dall’Arbitro non provocati da chicchessia forse mai esistenti chiede un confronto diretto con l’Arbitro stesso in presenza delle Forze dell’Ordine presenti; - Sentito il ricorrente all’udienza del 11 Dicembre 2007, la Commissione Disciplinare lette le doglianze della ricorrente, esaminati gli atti di gara, osserva: - Preliminarmente va rigettata la richiesta di un confronto con l’Arbitro perché non consentito dalle norme Federali; gli atti di gara evidenziano inequivocabilmente il comportamento scorretto, offensivo e minaccioso dell’assistente di parte sig. Mandala Gabriele; altrettanto rimane accertata e acclarata la presenza indebita di un sostenitore della odierna ricorrente a fine gara che assumeva un fare minaccioso, offensivo ed aggressivo, afferava l’Arbitro per un polso stringendoglielo e cercando di colpirlo con un pugno non riuscendogli perché trattenuto dal Dirigente Adornetto Nicola; l’obbligo del risarcimento danni è dovuto se richiesto e dimostrato. - Alla luce di quanto sopra osservato va condiviso il giudicato in primo esame assunto e, pertanto, - P.Q.M. DELIBERA Di respingere l’appello come sopra prodotto, con l’addebito della tassa dovuta pari ad €130,00
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