COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 19/12/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare S.S. S.Biagio (ME) – Avversa squalifica per otto gare per la calciatrice Venuti Maria – Gara ASD Città d’Erice – S.Biagio del 11/11/07 – Calcio femminile Serie C Girone A – C.U. del 14/11/07 Proc. n°56/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 19/12/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare S.S. S.Biagio (ME) – Avversa squalifica per otto gare per la calciatrice Venuti Maria – Gara ASD Città d’Erice – S.Biagio del 11/11/07 – Calcio femminile Serie C Girone A – C.U. del 14/11/07 Proc. n°56/A Con appello ritualmente proposto l’odierna appellante chiede la riforma del provvedimento impugnato e, pertanto, la riduzione del provvedimento sanzionato rio a carico del proprio tesserato; sostiene che la calciatrice Venuti Maria abbia tenuto un comportamento violento e un contegno offensivo e minaccioso perché provocata. La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara osserva: La condotta posta essere dalla Venuti e senz’altro deprecabile e censurabile; dal referto arbitrale, che ha fede privilegiata, emerge che la calciatrice, ha avuto gravi e ripetuti atti di violenza nei confronti di un avversario, inoltre teneva un contegno offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara dopo l’espulsione; Tenuto conto che tutto questo si è verificato nella foga della gara, non provocando gravi danni fisici all’avversario rimane però la responsabilità della calciatrice per l’indebito comportamento assunto. P.Q.M. DELIBERA Di determinare in sei giornate la squalifica a carico della calciatrice Venuti Maria (S.S. S.Biagio).Senza addebito di tassa.
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