COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 19/12/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare VIZZINI NUOVA A.P.D. Avverso Squalifica del campo per 2 gare; Ammenda € 1000,00; Inibizione al dirigente Busacca Vincenzo fino al 31/5/2008 GARA: Vizzini Nuova / Inessa del 25/11/2007 – Prima Categoria – C.U.: N° 28 del 28/11/2007 PROC.n° 92/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 19/12/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare VIZZINI NUOVA A.P.D. Avverso Squalifica del campo per 2 gare; Ammenda € 1000,00; Inibizione al dirigente Busacca Vincenzo fino al 31/5/2008 GARA: Vizzini Nuova / Inessa del 25/11/2007 – Prima Categoria - C.U.: N° 28 del 28/11/2007 PROC.n° 92/A La società appellante fornisce una propria ricostruzione dei fatti occorsi, non del tutto aderente alle emergenze degli atti ufficiali di gara, chiedendo che siano annullate la sanzione della squalifica del campo e quella dell’ammenda e che sia invece ridotta la sanzione a carico del dirigente Busacca, non ravvedendosi nella sua condotta un atteggiamento violento ma solo protestatario. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue: - A norma di regolamento non si può non disattendere ogni diversa ricostruzione dei fatti occorsi, rispetto a quanto emergente dalla lettura degli atti di gara, essendo questi ultimi posti a base privilegiata del procedimento disciplinare, - Peraltro va osservata l’incongruenza di talune affermazioni dell’appellante, che sembrerebbe ricondurre la responsabilità dei fatti occorsi al direttore di gara, piuttosto che ai diretti protagonisti di ogni episodio non regolamentare (nel contempo sostenendo che nessuno avesse “ecceduto nei comportamenti e nelle espressioni”), ovvero alle forze dell’ordine, intervenute per fermare il Busacca, “provocando in “questo modo la reazione verbale del Busacca, dei calciatori presenti e di qualche “altro dirigente”. - L’appellante chiede poi l’effettuazione di confronti e addirittura l’esame testimoniale “degli arbitri che hanno arbitrato negli ultimi tre anni a Vizzini”, per smentire quanto a suo dire avrebbe affermato il direttore di gara circa l’identità del suo aggressore, il custode; non tenendo conto del divieto regolamentare in merito e soprattutto del fatto che l’arbitro non ha affatto incolpato il custode dell’aggressione subita, avvenuta invece ad opera di un ignoto sostenitore della soc. Vizzini. - Così delineati i fatti, per il resto avvalendosi delle risultanze ufficiali, può ancora osservarsi, in ordine alle sanzioni, che esse appaiono adeguate alla fattispecie in esame per ciò che concerne l’oggettiva responsabilità della società Vizzini per il fatto del custode, dell’ignoto aggressore e degli altri sostenitori, non riscontrandosi particolari esimenti od attenuanti. Di contro, anche alla stregua delle considerazioni difensive, può rimodularsi come in dispositivo la sanzione irrogata al Busacca, pur se in misura contenuta, tenendo conto che l’agire dello stesso non ha avuto ulteriori conseguenze perché egli, anche secondo la versione fornita dall’appellante, avrebbe indirettamente provocato con il suo comportamento la pronta reazione a suo carico delle forze dell’ordine presenti sui luoghi. P.Q.M. DELIBERA: - Di determinare a tutto il 30/4/2008 la sanzione dell’inibizione temporanea ex art. 19 n° 1 lettera h) del C.G.S.; - Di confermare il resto. - Senza addebito di tassa reclamo.
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