COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 19/12/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S. REAL S. CRISTOFORO (CT) avverso squalifica per 5 gare calciatori LONGO Luigi e REITANO Tommaso GARA: A.S.D. REAL CASTEL DI JUDICA – A.S.D. REAL SAN CRISOFORO del 21 Novembre 2007 seconda categoria C.U. 28 del 28 Novembre 2007-12-17 Proc. n°93/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 19/12/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S. REAL S. CRISTOFORO (CT) avverso squalifica per 5 gare calciatori LONGO Luigi e REITANO Tommaso GARA: A.S.D. REAL CASTEL DI JUDICA – A.S.D. REAL SAN CRISOFORO del 21 Novembre 2007 seconda categoria C.U. 28 del 28 Novembre 2007-12-17 Proc. n°93/A Ricorre la società interessata, chiedendo una riforma dei provvedimenti impugnati, ritenendoli eccessivi se riportati nel contesto delle circostanze in cui si sarebbero verificati; ammette il verificarsi di una condotta protestataria che merita un provvedimento sanzionatorio, dichiarando correttamente di accettare la punizione della squalifica che va, comunque, contenuta nella misura di giustizia dovuta; La Commissione Disciplinare, letto l’appello, esaminati gli atti di gara, osserva: l’atteggiamento assunto da due calciatori in esame è censurabile e punibile; rimane però, inquadrato in un contesto di mero tentativo oltremodo irriguardoso ed offensivo sia pure in espressioni puramente labiali; Reputa, questa Decidente giusta misura delle conseguenti punizioni come in dispositivo; Pertanto DELIBERA - di determinare in tre gare la squalifica a tutti gli effetti, con difida, a carico dei calciatori LONGO Luigi e REITANO Tommaso; (A.S.D. Real S. Cristoforo) per l’effetto non si addebita tassa
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