COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 9/01/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare POL. SCIRTEA A.S.D. (PA) – Avverso risultato della gara per irregolare posizione del calciatore COSTANTINO MATTEO, squalificato – Gara: POL. SCIRTEA – A.S. DIEMME CAPACI del 15 Dicembre 2007 – Camp. Calcio a 5 – Serie D – Procedimento 32/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 9/01/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare POL. SCIRTEA A.S.D. (PA) - Avverso risultato della gara per irregolare posizione del calciatore COSTANTINO MATTEO, squalificato - Gara: POL. SCIRTEA – A.S. DIEMME CAPACI del 15 Dicembre 2007 – Camp. Calcio a 5 – Serie D - Procedimento 32/B Con reclamo ritualmente proposto, la Soc. Pol. Sirtea ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto a carico della A.S. DIEMME CAPACI , avendo ques’ultima, a detta della reclamante, utilizzato il calciatore in oggetto, pur essendo sottoposto a provvedimento di squalifica a tempo. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, gli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni accertamenti presso il competente Organo Federale, ha accertato che, alla data della gara in esame il calciatore in argomento non risulta avere scontato l’intera sanzione subita, essendo stato il medesimo squalificato sino al 31.12.2007, giusto C.U. n° 24 del 08.11.2006, per cui non aveva titolo a partecipare alla gara oggi reclamata. Inoltre, si è incidentalmente accertato che il calciatore Costantino Matteo, non risulta neanche tesserato per la Soc. DIEMME CAPACI, essendo in forza alla Soc. Rangers. Per tale ragione, ritiene questa Commissione, che la sanzione a carico del calciatore e del Dirigente Accompagnatore (nella fattispecie anche capitano della squadra) vada adeguata alla gravità delle violazioni commesse. P.T.M. – DELIBERA: di accogliere il reclamo come sopra proposto, e per l’effetto, di infliggere alla A.S. DIEMME CAPACI la punizione sportiva della perdita della gara Pol. Scirtea – A.S. DIEMME CAPACI del 15 Dicembre 2007 per 3-0; di inibire ad ogni effetto sociale e sportivo il dirigente accompagnatore della A.S. DIEMME CAPACI, sig. Di Maggio Rosario, sino al 28 febbraio 2008; di squalificare il calciatore Costantino Matteo sino al 30 marzo 2008; Senza addebito di alcuna tassa reclamo.
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