COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 9/01/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare POL. CALATABIANO CALCIO (CT) avverso squalifica calciatore PERRONE MARIO ( 4 GARE ) Gara : Calatabiano – Limina del 25.11.2007 – Prima categoria C.U.: n. 28 del 28.11.2007 Procedimento 80/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 9/01/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare POL. CALATABIANO CALCIO (CT) avverso squalifica calciatore PERRONE MARIO ( 4 GARE ) Gara : Calatabiano - Limina del 25.11.2007 - Prima categoria C.U.: n. 28 del 28.11.2007 Procedimento 80/A La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che il ricorso è stato proposto oltre il termine di 7 giorni previsto dall'art. 46 n. 4 del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva. L'inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità del ricorso. P.Q.M. DELIBERA: di dichiarare inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Soc. Pol. Calatabiano Calcio; di addebitare, per l'effetto, alla citata Società la tassa reclamo non versata di € 130,00.
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