COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 16/01/2008 1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLI: A.S.D Piazza Armerina – ( CL ) – (avverso perdita gara 0-3 penalizzazione un punto in classifica, ammenda €. 250,00 (1^rinuncia) ed inibizione sig. Amore Lorenzo fino al 31/12/2009 GARA BARRESE – PIAZZA ARMERINA DEL 21/2/2007 Campionato 1 Categoria) Procedimento 90/A.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del 16/01/2008
1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
APPELLI:
A.S.D Piazza Armerina – ( CL ) - (avverso perdita gara 0-3 penalizzazione un punto in classifica, ammenda €. 250,00 (1^rinuncia) ed inibizione sig. Amore Lorenzo fino al 31/12/2009 GARA BARRESE – PIAZZA ARMERINA DEL 21/2/2007 Campionato 1 Categoria)
Procedimento 90/A.
Letto l’appello ritualmente proposto dalla società ricorrente il quale rappresenta circostanze ed osservazioni che nulla hanno a che fare con le richieste di riesame del provvedimento in epigrafe e risulta sottoscritto sia dal dirigente accompagnatore sig. Lorenzo Amore che dal Presidente.
Con lo stesso atto si chiede di essere ascoltati per chiarire, definitivamente, come sono realmente accaduti i fatti.
La Commissione Disciplinare, convocata la società per l’udienza dibattimentale del 8/1/2008, rileva preliminarmente che si è presentato il sig. Lorenzo Amore (dirigente inibito fino al 31/12/2009) che ha potuto così trattare soltanto la sua posizione quale appello personale. Nessuno è presente per la società ricorrente.
Ritenuto che quanto descritto nel referto arbitrale corrisponde a quanto statuito dal Giudice Sportivo e le lagnanze e/o difese della società ricorrente non trovano alcun riscontro, e meno che mai possono trovare accoglimento, le sanzioni già irrogate vanno confermate.
In ordine alla posizione del dirigente accompagnatore sig. Lorenzo Amore, sia per il comportamento tenuto con l’invito ai propri calciatori di abbandonare il terreno di gioco che quello nei confronti dell’arbitro stesso, questo Decidente ritiene di non poter accogliere la richiesta formulata in sede dibattimentale di riesame e/o riduzione della sanzione, che và confermata.
PQM
DELIBERA
Di rigettare il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Piazza Armerina addebitando la tassa non versata di €. 130,00.
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