COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 16/01/2008 1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Sporting Club FIUMARA GUARDIA (ME ) – (Avverso Ammenda € 300,00; inibizione a carico di Rinaldi Antonino fino al 15/04/2008 GARA: Trabia / Fiumara del 04/12/2007 C.U. n° 19 C5 del 12/12/2007 Campionato C5-c2 ) Procedimento 94/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 16/01/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Sporting Club FIUMARA GUARDIA (ME ) - (Avverso Ammenda € 300,00; inibizione a carico di Rinaldi Antonino fino al 15/04/2008 GARA: Trabia / Fiumara del 04/12/2007 C.U. n° 19 C5 del 12/12/2007 Campionato C5-c2 ) Procedimento 94/A L'appellante chiede l’annullamento delle sanzioni come sopra indicate ovvero la loro riduzione, allegando a sostegno delle motivazioni assunte alcune dichiarazioni testimoniali. Chiede altresì l’autorizzazione a procedere in ogni sede giudiziaria, a tutela dei Suoi diritti, con riferimento alle dichiarazioni contenute nel referto di gara. Il procedimento disciplinare, va qui ancora ripetuto, si svolge sulla scorta degli atti ufficiali di gara e delle risultanze da essi atti desumibili. Ne consegue che la perentoria affermazione dell’appellante circa la falsità della versione fornita dal direttore di gara non può produrre alcun risultato utile ai fini del procedimento stesso. La lettura degli atti ufficiali di gara non consente di individuare quegli aspetti che l'appellante vorrebbe far ritenere verosimili, né in questa sede potrebbero assumersi a vero le dichiarazioni testimoniali inviate unitamente all’appello, non essendo ciò consentito dal regolamento. Nel referto di gara sono ben evidenziati i comportamenti antiregolamentari che hanno dato luogo alle sanzioni in discussione, ascrivibili tanto ai sostenitori della Società ospite che al Rinaldi; Adeguate appaiono le sanzioni irrogate dal primo giudice, tenuto conto, per quanto riguarda il Rinaldi, dell’inevitabile aggravamento connesso alla recidiva oltre che alla sua qualità di allenatore, che certamente richiede un particolare maggiore controllo. P.Q.M. DELIBERA: Di respingere l’appello come sopra proposto, con la conferma dei provvedimenti assunti in primo grado; con addebito di tassa non versata (€ 130,00).
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