COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 16/01/2008 1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale SC ACD TERMITANA 1952 – (PA) – (Avverso punizione sportiva perdita gara 0-3, ammenda €. 350,00 e squalifica al calciatore Mantia Antonino per tre gare GARA TERMITANA – MERI’ del 9/12/2007 Campionato 2 Categoria) Procedimento 100/A.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del 16/01/2008
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
SC ACD TERMITANA 1952 – (PA) - (Avverso punizione sportiva perdita gara 0-3, ammenda €. 350,00 e squalifica al calciatore Mantia Antonino per tre gare GARA TERMITANA – MERI’ del 9/12/2007 Campionato 2 Categoria)
Procedimento 100/A.
Letto l’appello ritualmente proposto dalla società ricorrente in ordine ai provvedimenti emessi dal Giudice Sportivo ritenuti non rispondenti ai reali fatti accaduti nel terreno di gioco.
Ritiene, infatti, la società appellante che non si possa considerare rissa quanto accaduto nel rettangolo di gioco per le motivazioni meglio articolare nell’atto di appello.
Chiede, conseguentemente, la revoca della punizione sportiva per 0-3 decretando la vittoria ed in subordine la ripetizione della gara, nonché la revoca della squalifica al calciatore Mantia Antonino poiché estraneo alle contestazioni mossegli ed infine chiede di essere sentita all’udienza dibattimentale.
La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara e le difese articolare dalla società rileva:
dal referto arbitrale si evince in maniera chiara ed inequivocabile quanto accaduto nel terreno di gioco ed il comportamento tenuto dai tesserati (anche quelli che si sono prodigati Maglio Francesco, Gelardi Agostino, Russo Michele e Urso Luigi)affinché la gara non prendesse la piega che invece ha avuto.
Convocata ritualmente la società ricorrente ed ascoltata la stessa all’udienza dibattimentale del 8/1/08, questa ha ribadito quanto già in modo completo aveva fatto nell’atto introduttivo.
La Commissione Disciplinare, ritenuto di condividere quanto già rassegnato nel provvedimento del Giudice Sportivo perché di rissa si tratta, come evidenziato nel referto di gara non può trovare accoglimento la richiesta di revoca della punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 o in subordine la ripetizione della gara stessa.
In ordine, invece, alla revoca della sanzione inflitta al calciatore Mantia Antonino si rileva che la stessa è stata inflitta per il comportamento tenuto e descritto nel referto di gara unitamente agli altri calciatore Alessandro Francesco (n. 1) e Settecase Giuseppe (n. 10) e per i quali la società non ha formulato alcuna censura.
PQM
DELIBERA
Di rigettare il ricorso come sopra proposto dalla SC ACD Termitana 1952 addebitando la tassa non versata di €. 130,00
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