COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 16/01/2008 1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. CARINI – (PA) – (Avverso squalifica calciatori: Mancino Gaetano – Randazzo Vincenzo – Pardo Simone – Rappa Salvatore – Di Carlo Salvatore – Ilardi Antonio – Norfo Giuseppe – Cinolauro Antonio e Di Maria Daniele e inibizione Dirigente Palazzolo Rosolino – GARA: CARINI – AKRAGAS del 16.12.2007 – Campionato di Eccelenza – C.U. n. 31 del 20.12.2007) Procedimento 103/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 16/01/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. CARINI – (PA) - (Avverso squalifica calciatori: Mancino Gaetano – Randazzo Vincenzo – Pardo Simone – Rappa Salvatore – Di Carlo Salvatore – Ilardi Antonio – Norfo Giuseppe – Cinolauro Antonio e Di Maria Daniele e inibizione Dirigente Palazzolo Rosolino – GARA: CARINI – AKRAGAS del 16.12.2007 – Campionato di Eccelenza – C.U. n. 31 del 20.12.2007) Procedimento 103/A Ricorre la Società interessata avverso i provvedimenti disciplinari assunti in primo grado a carico dei propri tesserati in epigrafe indicati; Sostiene come prima motivazione che i provvedimenti impugnati appaiono eccessivi e sproporzionati rispetto ai fatti contestati con riferimento agli incresciosi episodi verificatisi nel momento in cui l’Arbitro e suoi assistenti ufficiali di gara lasciavano l’impianto sportivo; La Società deducente evidenzia, in proposito, che le dichiarazioni dell’Arbitro non sono sufficienti ad attribuire una responsabilità nei confronti dei calciatori ai quali sono state irrogate le squalifiche; Sostiene che la responsabilità oggettiva (Art. 9 comma 1) – (vecchio Codice di Giustizia Sportiva), sussiste nei confronti della Società per il comportamento dei sostenitori ritenendo l’esistenza di un dovere della Società di collaborare con gli organi istituzionalmente preposti al mantenimento dell’ordine pubblico, mentre non può sussistere un dovere di vigilanza funzionale al mantenimento diretto dell’ordine; Ritiene che nel caso de quo non è data la possibilità di attribuire una responsabilità diretta ai calciatori che certamente non potevano essere individuati dall’Arbitro stante la dinamica ed il verificarsi degli incresciosi episodi (comunque ingiustificabili) nei confronti degli Ufficiali di gara; Si sofferma in circostanze episodiche come una situazione di confusione e frenesia e dall’asso di tempo trascorso durante tale frangente, insistendo attraverso una propria versione dei fatti e della loro estrinsecazione, ribadisce la mancanza di qualsivoglia certezza in ordine all’individuazione dei soggetti incriminati; Passa poi, ad analizzare le singole posizioni dei calciatori per concludere chiedendo la revoca delle decisioni assunte dal Giudice di primo esame ed in via subordinata limitare le squalifiche riducendole nella misura ritenuta più equa; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello, esaminati gli atti di gara, sentito il rappresentante della Società ricorrente, osserva: Le motivazioni e la versione sulla esplicitazione temporale, episodica e modalità di consumata realizzazione degli incresciosi e gravi manifestazioni di violenza e di contenuto spregevole (come la stessa ricorrente riconosce essersi avverate, pur con riserva sulla loro soggettiva attribuzione), non trovano riscontro nelle risultanze degli atti di gara. Negli stessi, invece, si raccolgono senza postulazione di dubbio alcuno, le diverse responsabilità e loro contenuto sia sotto l’aspetto soggettivo che oggettivo; I fatti accertati, meritano per il loro disprezzo sotto l’aspetto civile e sportivo la massima censura e meritevoli di adeguati provvedimenti disciplinari; Mentre si condivide la legittima statuizione dell’operato del Giudice di primo grado, si avverte, di diritto, di adeguare alcuni provvedimenti nella stessa misura di altri per rilevato accostamento, natura delle infrazioni consumate nel suo contenuto e conseguenze, così come in dispositivo riportato sia in riforma che a conferma dei singoli provvedimenti in esame; Pertanto, visti gli Artt. 4) comma 1 e 2; 14;18;19; del Codice di Giustizia Sportiva; DELIBERA: Di confermare l’inibizione a tutto il 31.12.2011 al Dirigente Sig. Palazzolo Rosolino (sanzione aggravata nella qualità di Dirigente accompagnatore Ufficiali della propria squadra); Di confermare le squalifiche inflitte ai calciatori Cinolauro Antonino (6 gare); Di Carlo Salvatore – Ilardi Antonino – Norfo Giuseppe (tutti al 31.12.2008); Di ridurre a 6 gare la squalifica a carico del calciatore Di Maria Daniele; Di determinare al 31.12.2008 le squalifiche a carico dei calciatori: Mancino Gaetano – Rappa Salvatore – Pardo Simone e Randazzo Vincenzo tutti tesserati per la Società A.S.D. Carini; Per l’effetto non si addebita tassa.
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