COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 16/01/2008 1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. POL. CITTA CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA) – (Appello del Presidente della società Sig. La Fata Carmelo avverso la personale inibizione sino al 20/02/2008– Gara C/5 Serie D Gir.B del 08/12/07 Città di Campofelice/Club P5 – C.U.17 del 12/12/2007) Procedimento 31/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 16/01/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. POL. CITTA CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA) – (Appello del Presidente della società Sig. La Fata Carmelo avverso la personale inibizione sino al 20/02/2008– Gara C/5 Serie D Gir.B del 08/12/07 Città di Campofelice/Club P5 - C.U.17 del 12/12/2007) Procedimento 31/B Il Sig. La Fata Carmelo, Presidente della società A.S.D. Pol. Città di Campofelice di Roccella, ha inoltrato rituale appello avverso la sanzione sopra indicata, ritenuta eccessiva in relazione a quanto effettivamente accaduto in campo, contestando il non veritiero referto dell’arbitro. La Commissione Disciplinare, - esaminati i motivi del ricorso e gli atti ufficiali della gara che godono di fede privilegiata come sancito dall’art.35 comma 1.1 del C.G.S.; - ascoltato in personale audizione il Sig. La Fata Carmelo, che ne aveva fatta esplicita richiesta, nella riunione del giorno 08 Gennaio 2008, - valutata la carica del sig. La Fata Carmelo, Presidente della Società; - ritenuto che il suo comportamento è stato adeguatamente valutato e non merita alcuna riduzione della inibizione determinata dal Giudice di primo grado, tenuto conto anche come aggravante la carica e la funzione sportiva ricoperta dall’interessato; P.Q.M. DELIBERA Di rigettare l’appello come sopra proposto dal Sig. La Fata Carmelo, Presidente della società A.S.D. Pol. Città di Campofelice di Roccella e di addebitare la tassa di €.130,00 non versata.
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