COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 23/01/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S.D. JUNIOR RAMACCA (ME) Avverso squalifica calciatore Catanzaro Giuseppe per cinque gare. Gara CASTEL DI JUDICA/ JUNIOR RAMACCA del 19/12/2007 – C. U. 18 del 28/12/2007. Campionato Seconda Categoria Procedimento 115/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 23/01/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S.D. JUNIOR RAMACCA (ME) Avverso squalifica calciatore Catanzaro Giuseppe per cinque gare. Gara CASTEL DI JUDICA/ JUNIOR RAMACCA del 19/12/2007 – C. U. 18 del 28/12/2007. Campionato Seconda Categoria Procedimento 115/A Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente in ordine alla squalifica inflitta al proprio tesserato ritenendo che il comportamento è certamente censurabile ma, comunque, ritenuto dalla difesa eccessivo rispetto ai fatti accaduti. Ne chiede, conseguentemente, una riduzione. La Commissione Disciplinare letti gli atti di gara ed il referto di gara, pur condividendo la natura della sanzione ritiene questa eccessiva e la determina come da dispositivo. P.Q.M. DELIBERA: Di determinare la squalifica al calciatore Catanzaro Giuseppe (A.S.D. JUNIOR RAMACCA) per quattro gare, senza addebito di tassa, non versata.;
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