COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 23/01/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S.D. Casteltermini (AG) Avverso squalifica calciatore Riccili Gaetano per quatro gare_ Gara Casteltermini – Madonie P.G. del 06 Gennaio 2008 2^Categoria – C.U. 33 del 09 Gennaio 2008 Procedimento 121/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 23/01/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S.D. Casteltermini (AG) Avverso squalifica calciatore Riccili Gaetano per quatro gare_ Gara Casteltermini – Madonie P.G. del 06 Gennaio 2008 2^Categoria – C.U. 33 del 09 Gennaio 2008 Procedimento 121/A Ricorre la società interrelata chiedendo una riduzione della squalifica impugnata, tenuto conto della dinamica consistenti nello stato di fatto in spintoni e con un avversario per il possesso del pallone in occasione di un calcio di punizione a favore della società oggi ricorrente; la colluttazione non ha avuto conseguenza alcuna; richiama anche, la disparità dei provvedimento disciplinare adottati in primo esame nei confronti dei due calciatori interessati; la Commissione Disciplinare letti i motivi d’appello, esaminati gli atti di gara osserva: in ordine alla disparità dei provvedimenti assunti in primo grado la stessa si presenta corretta e legittima, stante il comportamento posto in essere dal calciatore Riccioli Gaetano che comporta maggiore responsabilità; ritiene, però, questa decidente di tenere conto dell’assenza di qualsivoglia danno fisico provocato e, pertanto, determina l’impugnato provvedimento come in dispositivo; Ciò posto, DELIBERA Di determinare in tre gare la squalifica a carico del calciatore Riccioli Gaetano (A.S.D.Casteltermini); Per l’effetto non si addebita tassa.
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