COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 23/01/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S.R.C. VULCANO (ME) – Avverso Perdita gara, ammenda di € 100,00 – Squalifiche calciatori Zanca Santi (6 gare), Martello Giovanni e Serrato Fabrizio (8 gare), Perantoni Luciano (2 gare). GARA: Vulcano / Città di Rometta del 27/12/2007 – C. U. 18 del 28/12/2007 Campionato Terza Categoria Procedimento 41/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 23/01/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S.R.C. VULCANO (ME) - Avverso Perdita gara, ammenda di € 100,00 – Squalifiche calciatori Zanca Santi (6 gare), Martello Giovanni e Serrato Fabrizio (8 gare), Perantoni Luciano (2 gare). GARA: Vulcano / Città di Rometta del 27/12/2007 – C. U. 18 del 28/12/2007 Campionato Terza Categoria Procedimento 41/B L'appellante contesta la decisione del Giudice Sportivo sostenendo che non si sia trattato di minacce e violenze in danno dell’arbitro ma soltanto di “una vivace e prolungata protesta sul campo”, scaturita a seguito dell’espulsione del calciatore De Maria. A riprova allega copia di un’annotazione di servizio resa da un ispettore di Polizia Municipale, chiedendo altresì audizione alla presenza del direttore di gara, poi successivamente rinunciata e autorizzazione a adire le vie legali. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: - Come più volte riferito, in questa sede disciplinare non è dato potere di deliberare circa l’autorizzazione a adire le vie legali, trattandosi di richiesta che va invece proposta ai competenti organi federali. - Risulta poi non impugnabile la squalifica a carico del Perantoni Luciano, a norma di regolamento. - Quanto alle motivazioni rese dall’appellante in tema di sospensione della gara deve replicarsi ricordando ancora una volta che il procedimento disciplinare si svolge sulla scorta degli atti ufficiali di gara, con esclusione di confronti e di testimonianze o dichiarazioni di terzi estranei all’ordinamento sportivo. Appare peraltro palese che il direttore di gara non avrebbe potuto utilmente proseguire la stessa, posto che la partecipazione dei calciatori della Società appellante sarebbe risultata inferiore al numero minimo previsto, all’esito delle espulsioni comminate e da comminare per i fatti accaduti. - Per il resto, dalla lettura dell’appello non si evince alcuna valida motivazione a sostegno delle altre richieste di annullamento delle sanzioni e di riduzione delle squalifiche a carico dei calciatori indicati in epigrafe, sanzioni che vanno perciò tutte confermate. P.Q.M. DELIBERA: Di confermare in ogni sua parte la statuizione di primo grado; Con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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