COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 23/01/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare US.D. Trecastagni di Trecastagni (CT) (posizione irregolare calciatore Licandri Angelo – GARA LEONZIO – 1909- TRECASTAGNI del 18/11/07 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA /B) – proc. n. 73/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 23/01/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare US.D. Trecastagni di Trecastagni (CT) (posizione irregolare calciatore Licandri Angelo - GARA LEONZIO – 1909- TRECASTAGNI del 18/11/07 - CAMPIONATO DI ECCELLENZA /B) – proc. n. 73/A La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Licandri Angelo n. 09/01/982, schierato dalla Società Leonzio 1909, nella gara prima indicata, segnalando che lo stesso era stato ceduto, a titolo temporaneo, dalla società Real Paternò alla società Belpasso. La Commissione Disciplinare: visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti osserva: il calciatore Licandri Angelo, nato il 09/01/1982, non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, in quanto, come si evince dalla nota inviata dall’Ufficio tesseramenti della LND CRS, lo stesso, alla data della gara non risultava tesserato per la Società Leonzio 1909, in quanto in prestito alla Società Belpasso e quindi non trasferibile. P.Q.M. DELIBERA : di infliggere alla Società Leonzio 1902 la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0/3 e l’ammenda di €. 130,00; di infliggere al calciatore Licandri Angelo, una giornata di qualifica; di infliggere al Dirigente accompagnatore della medesima società, Sig. RISUGLIA ALFIO, la sanzione dell’inibizione fino al 30/06/08.
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