COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 23/01/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare APPELLI A.S. G.S. C.S. LUDICA LIPARI (ME) Avverso Provvedimento del Giudice Sportivo di Rigetto reclamo per inammissibilità GARA: Arci Grazia / Ludica Lipari del 9/12/2007 del 09 Dicembre 2008 Campionato Seconda Categoria Procedimento 105/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 23/01/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare APPELLI A.S. G.S. C.S. LUDICA LIPARI (ME) Avverso Provvedimento del Giudice Sportivo di Rigetto reclamo per inammissibilità GARA: Arci Grazia / Ludica Lipari del 9/12/2007 del 09 Dicembre 2008 Campionato Seconda Categoria Procedimento 105/A L'appellante contesta la decisione del Giudice Sportivo che, per omesso invio alla controparte di copia dei motivi, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto per il riconoscimento di causa di forza maggiore. L’appellante dimostra, a mezzo di una dichiarazione scritta fornitagli dal Presidente della Società avversaria, di avere invece inviato a mezzo fax il reclamo stesso e gli allegati, dopo avere preannunciato telefonicamente l’impossibilità di lasciare l’isola di Lipari a causa delle avverse condizioni meteo. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: La dichiarazione prodotta dall’appellante e proveniente dalla Società avversaria, non può essere idonea a dimostrare l’insussistenza della declaratoria di inammissibilità pronunciata dal primo giudice. L’appellante conferma peraltro di non essere in grado di produrre la ricevuta fax attestante il regolare invio dei motivi di reclamo. Aldilà di ogni altra considerazione circa l’apprezzabilità del gesto proveniente dalla Società avversaria, tuttavia irrilevante ai fini del decidere, prevale infatti l’obbligo e la necessità della fedele osservanza delle norme organizzative e regolamentari. Queste assumono valenza e producono effetto non solo tra le due Società interessate alla vertenza in esame, ma anche nei confronti di tutti gli altri soggetti partecipanti al campionato. Non si tratta perciò di “alchimie” facilmente superabili con i principi dello sport, come vorrebbe l’appellante, ma di non superabili formalità poste dall’ordinamento sportivo a giusta garanzia di tutti i soggetti coinvolti nel fenomeno sportivo, direttamente o anche solo in tesi indirettamente interessati alla statuizione in questione. P.Q.M. DELIBERA: Di confermare in ogni sua parte la statuizione di primo grado; Con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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