COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 30/01/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare APPELLI F.C. Igea Virtus Barcellona (Me) Avverso squalifica per tre gare ai calciatori Aliquò Eugenio, Calabrò Guseppe, Franchina Gabriele, Sammodi Adil, Trapani Francesco; Squalifica fino al 30 Aprile 2008 per l’Assistente arbitrale Aliquò Salvatore, fino al 31 Marzo 2008 per l’allenatore Gitto Giosuè e per l’allenatore in seconda Stagno Luigi; perdita della gara 0-3 ed ammenda di 300,00. Gara: Libertas Scoglitti / Igea Virtus del 05/01/2008 – C.U. 26 SGS DEL 10/01/2008 – Campionato Giovanissimi Regionali Procedimento 43/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 30/01/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare APPELLI F.C. Igea Virtus Barcellona (Me) Avverso squalifica per tre gare ai calciatori Aliquò Eugenio, Calabrò Guseppe, Franchina Gabriele, Sammodi Adil, Trapani Francesco; Squalifica fino al 30 Aprile 2008 per l’Assistente arbitrale Aliquò Salvatore, fino al 31 Marzo 2008 per l’allenatore Gitto Giosuè e per l’allenatore in seconda Stagno Luigi; perdita della gara 0-3 ed ammenda di 300,00. Gara: Libertas Scoglitti / Igea Virtus del 05/01/2008 – C.U. 26 SGS DEL 10/01/2008 – Campionato Giovanissimi Regionali Procedimento 43/B Con appello ritualmente proposto la società ricorrente chiede l’annullamento delle sanzioni e in subordine la riduzione delle squalifiche dei calciatori e dei tesserati in epigrafe, perché ritiene di non avere alcuna responsabilità sui fatti accaduti e che il direttori di gara non ha identificato alcuno tesserato. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara osserva: Al 26° del secondo tempo il direttore di gara sospendeva la partita a seguito di una violenta rissa che vedeva coinvolti gran parte dei calciatori e dirigenti iscritti in distinta compresi quelli indicati in epigrafe. L’Arbitro rilevata che era impossibile sedare la rissa che si era sviluppata in più parti del campo di gioco con la partecipazione anche di diversi sostenitori di entrambe le società entrati dal cancello antistante gli spogliatoi; condivisa la decisione dell’Arbitro di sospendere la gara; preso atto che i rappresentanti le forze dell’ Ordine (due carabinieri) hanno preceduto all’identificazione dei dirigenti e persone presenti in campo; avuto riguardo della indubbia refertazione dell’accaduto.P.Q.M. DELIBERA Di respingere l’appello come sopra proposto con la conferma dei provvedimenti assunti in primo grado; Con addebito di tassa reclamo non versata a (€ 130,00)
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