COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 30/01/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare U.S. VIRTUS ISPICA (Rg)-Appello avverso la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3, squalifica del campo per tre gare, ammenda di €.1.500,00 – Gara Promozione U.S. Virtus Ispica- A.S.D. Pozzallo del 15/12/2007 – C.U.31 del 19/12/2007 Procedimento 109/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 30/01/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare U.S. VIRTUS ISPICA (Rg)-Appello avverso la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3, squalifica del campo per tre gare, ammenda di €.1.500,00 – Gara Promozione U.S. Virtus Ispica- A.S.D. Pozzallo del 15/12/2007 – C.U.31 del 19/12/2007 Procedimento 109/A La società U.S. Virtus Ispica ha inoltrato rituale appello avverso le sanzioni sopra indicate contestando le decisioni dell’Organo Giudicante di primo grado, a proprio dire non aderenti ai fatti accaduti sul terreno di giuoco. In particolare la ricorrente sostiene che la invasione del campo operata da alcuni tifosi e che ha determinato la decisione dell’arbitro di sospendere la gara, è da addebitarsi ai sostenitori della compagine ospitata e che, conseguentemente, nessun addebito può essere posto a carico della società ospitante, del tutto estranea ai fatti denunciati dall’arbitro. Chiede pertanto la società U.S. Virtus Ispica la riforma della sentenza di primo grado con annullamento della sanzione di perdita della gara, annullamento della squalifica del campo per tre gare, annullamento o, in subordine, congrua riduzione della ammenda determinata in €. 1.500,00= La Commissione Disciplinare, esaminati i motivi del ricorso e gli atti ufficiali della gara, che godono di fede privilegiata come sancito dall’art.35 comma 1.1 del C.G.S., nonché convocato in audizione l’arbitro stesso per una più dettagliata ricognizione dei fatti, rileva: la gara disputata tra le due compagini è da sempre molto sentita da entrambe le tifoserie per ragioni di antagonismo sportivo dettato dalla vicinanza geografica tra le due cittadine; anche in questa occasione la gara era particolarmente sentita oltre che dai calciatori in campo anche dalle fazioni delle due tifoserie presenti sulle tribune con nutrita rappresentanza di sostenitori equamente distribuita per numero e per dislocazione dei posti; durante il corso della gara le contestazioni sull’operato dell’arbitro sono state poste in essere da entrambe le fazioni delle due società, ma anche da parte dei tesserati delle due compagini, al verificarsi di episodi ritenuti più o meno favorevoli all’una o all’altra squadra. L’arbitro nel proprio referto integralmente confermato in sede di personale audizione del giorno 22 Gennaio u.s., ha dettagliatamente descritto i fatti incresciosi e aggressivi verificatisi nel corso della gara e precisamente: durante il tempo di riposo fra le due fasi di giuoco e all’interno dello spogliatoio allorché due individui, identificati come appartenenti alla tifoseria della U.S. Virtus Ispica, raggiungevano uno degli assistenti dell’arbitro profferendo volgari offese e minacce nonchè aggredendolo con violenti calci ad un a gamba e alcuni pugni, azione alla quale ponevano fine gli addetti alle FF. OO. prontamente richiamati dal Direttore di gara; durante il tempo di recupero alla fine del secondo tempo allorché l’arbitro, richiamato dalle proteste di alcuni calciatori della A.S.D. Pozzallo, volgendosi verso di loro, scorgeva il sopraggiungere di un individuo di particolare prestanza fisica che manifestava chiaro atteggiamento aggressivo, seguito da alcune persone che, anch’esse, mostravano intenzioni minacciose ed aggressive. L’arbitro a quel punto si rifugiava di corsa verso lo spogliatoio inseguito dagli aggressori che tuttavia venivano fermati con difficoltà dagli addetti delle FF.OO. presenti sul campo e, conseguentemente, in forza dei poteri attribuiti dall’art.64 comma 2 delle N.O.I.F., valutato che i fatti verificatisi apparivano pregiudizievoli per la propria incolumità, determinava la sospensione della gara. Tutti gli incidenti accaduti, sopra sinteticamente descritti, e la generale tensione che era chiaramente presente in campo e sugli spalti, a parere di questa decidente non possono tuttavia essere posti a carico della sola società ospitante. Se è infatti certo, secondo la relazione dell’arbitro, che l’aggressione dell’assistente verificatasi nell’intervallo tra i due tempi era opera di due individui appartenenti alla fazione della U.S. Virtus Ispica, uno dei quali identificato dall’arbitro stesso e per questo incorso nelle conseguenti sanzioni disciplinari, è altrettanto certo che il tentativo di aggressione avvenuto nei minuti finali della gara non è stato addebitato specificatamente, per quanto all’arbitro, ad appartenenti dell’una o dell’altra fazione di sostenitori. La considerazione poi della numerosa presenza di sostenitori della A.S.D. Pozzallo nelle tribune, ed il loro comportamento che, al pari dei sostenitori della compagine di casa, non esprimeva sportività e sano incitamento quanto piuttosto continua propensione alle contestazioni sull’operato dell’arbitro, contribuisce a confermare che gli aggressori dell’arbitro potevano appartenersi ad una od all’altra delle due fazioni di sostenitori o, addirittura, trovarsi uniti nel tentativo di violenza nei confronti del Direttore di Gara ritenuto responsabile di presunti torti procurati nei confronti dell’una o dell’altra squadra. Quanto sopra al di là della successiva identificazione da parte delle Forze dell’Ordine di alcuni soggetti accertati come appartenenti alla fazione della società A.S.D. Pozzallo e nei confronti dei quali la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modica ha aperto fascicolo di indagine preliminare, cosa questa che non prova del tutto, al momento, la unicità di appartenenza della totalità degli aggressori all’una o all’altra delle tifoserie, ma conferma la partecipazione al tentativo di aggressione dell’arbitro di sostenitori della società ospitata. In conclusione e per quanto tutto sopra detto, avuto riguardo agli articoli 14 comma 1,2 e 17 comma 2 del C.G.S., in riforma della decisione impugnata ai sensi dell’articolo 36 comma 3 del C.G.S., annulla in toto la decisione impugnata, e P.Q.M. DELIBERA Di infliggere a carico delle società U.S. Virtus Ispica e A.S.D. Pozzallo la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché l’ammenda di €.500,00. Per l’effetto, senza addebito di tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it