COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 30/01/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare A.L. RARI NANTES (Sr) – Avverso inibizione dirigente PANTANO STEFANO fino al 15.5.2008 Gara Promozione : PACHINO – LIB.RARI NANTES del 06.01.2008 C.U. 33 del 09.01.2008 Procedimento 120/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 30/01/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare A.L. RARI NANTES (Sr) - Avverso inibizione dirigente PANTANO STEFANO fino al 15.5.2008 Gara Promozione : PACHINO - LIB.RARI NANTES del 06.01.2008 C.U. 33 del 09.01.2008 Procedimento 120/A L'Assistente Arbitro della gara indicata in epigrafe, riferisce nel suo rapporto che a fine gara il Dirigente della soc. Rari Nantes, Pantano Stefano, lo avvicinava con atteggiamento aggressivo urlandogli minacce ed offese. Il G.S. Territoriale, con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 33 del 09.01.2008, inibiva il suddetto fino al 15.05.2008, motivando la punizione per contegno offensivo, minaccioso e aggressivo nei confronti di un A.A. La società A.L. Rari Nantes ha presentato appello chiedendo una riduzione della pena inflitta in 1° grado. Asserisce la ricorrente che il proprio tesserato si è limitato a porre in essere soltanto proteste verbali nei confronti dell' Assistente Arbitro. La Commissione Disciplinare esaminati gli atti ufficiali di gara, letti i motivi d'appello, osserva: dalla lettura del rapporto dell'Assistente A. emerge in tutta la sua gravità la condotta assunta dal dirigente che nella qualità del ruolo ricoperto avrebbe dovuto assumere un contegno diverso più edificante ed educativo nei confronti di tutti i tesserati presenti e come tale va derubricata e vanno confermati gli addebiti già statuiti in 1° grado. Purtuttavia, tenuto conto che la condotta assunta dal sig. Pantano Stefano, della quale deve comunque rispondere, non ha determinato alcuna conseguenza di qual si voglia natura, si reputa potere riformare il provvedimento come in dispositivo riportato. P.Q.M. DELIBERA di inibire il dirigente Pantano Stefano della soc. A.L. Rari Nantes fino al 15.04.2008, senza addebito di tassa reclamo.
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