COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 30/01/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare ASD LIDOPODAG (Pa) – Avverso perdita gara nonchè squalifiche calciatori diversi e ammenda euro 250,00 Gara Calcio a 5 – C2 : LIDOPOGAP-OLIVERI del 12.01.2008 – C.U. 23 del 16.01.2008 Procedimento 126/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 30/01/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare ASD LIDOPODAG (Pa) - Avverso perdita gara nonchè squalifiche calciatori diversi e ammenda euro 250,00 Gara Calcio a 5 - C2 : LIDOPOGAP-OLIVERI del 12.01.2008 - C.U. 23 del 16.01.2008 Procedimento 126/A L'arbitro sospendeva al 30' del 1° tempo la gara suindicata per una rissa che coinvolgeva quasi tutti i tesserati della società ricorrente e della controparte.. Il G.S. Territoriale sanciva la punizione sportiva della perdita della gara per 0-6 e comminava squalifiche diverse ai calciatori riconosciuti dall'arbitro durante la rissa e l'ammenda di euro 250,00 alla società. Avverso tali provvedimenti ha presentato appello la soc. ASD Lidopodag chiedendo l'annullamento dei provvedimenti di 1° grado ritenuti dalla ricorrente sproporzionati e quindi meritevoli almeno di riforma, essendo stati assunti sulla base di quanto descritto in maniera non veritiera dal direttore di gara; in subordine la ripetizione della gara. La C.D. letti i motivi d'appello, esaminati gli atti ufficiali, sentito il rappresentante della società all'udienza del 29.01.2008. osserva: - preliminarmente rileva che al ricorso come sopra proposto non risulta allegata la ricevuta della raccomandata o mezzo equipollente comprovante l'invio di copia dello stesso alla società controparte ( art. 46 comma 5 del C.G.S.) stante che il predetto ricorso verte su esito della gara. L'inosservanza di tale formalità costituisce motivo d' inammissibilità e ne preclude l'esame. Questo Organo ritiene invece di decidere nel merito delle squalifiche ai tesserati ribadendo la norma che asserisce che il rapporto dell'arbitro gode di fede privilegiata. L'esame del referto arbitrale fa ritenere equi i provvedimenti assunti dal G.S. e come tali vanno rubricati e confermati, mentre ritiene di dovere riformare l'ammenda alla Società nella misura riportata in dispositivo. P.Q.M. DELIBERA di confermare tutti i provvedimenti assunti in 1° grado ad eccezione dell'ammenda che viene riformata in €100,00 anche per non avere adottato le misure d'ordine previste dalle N.O.I.F.; per l'effetto senza addebito di tassa reclamo.
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