COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 6/02/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Soc. ASD Misilmeri (PA) avverso squalifica sino al 31.03.2009 Assistente Arbitro BAIAMONTE GIOVANNI GARA : Misilmeri – Sciacca del 12.01.2008 Campionato:1°Categoria C.U. : n°34 del 16.01.2008 Procedimento130/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 6/02/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Soc. ASD Misilmeri (PA) avverso squalifica sino al 31.03.2009 Assistente Arbitro BAIAMONTE GIOVANNI GARA : Misilmeri - Sciacca del 12.01.2008 Campionato:1°Categoria C.U. : n°34 del 16.01.2008 Procedimento130/A A fine gara il sig Baiamonte Giovanni della soc. ASD Misilmeri, avvicinatosi all'arbitro tentava con reiterazione di colpirlo con la bandierina e lo attingeva due volte con sputi sul viso, profferendo, inoltre, offese e minacce al suo indirizzo nel tentativo di sfondare la porta dello spogliatoio arbitrale. Il G.S. Territoriale con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 34 del 16.01.2008, squalificava il sig. Baiamonte Giovanni fino al 31.03.2009. Avvrso il suddetto provvedimento, ha presentato appello la soc. ASD Misilmeri asserendo che il comportamento del proprio tesserato fu di sole lamentele e rispettoso nei confronti dell'arbitro, e che gli sputi "per terra" furono un atto di sfogo del dirigente. Pertanto chiede una riduzione della sanzione disciplinare. La Commissione Disciplinare letti i motivi d'appello, esaminati gli atti ufficiali, osserva: dal referto del direttore di gara, emerge in tutto il suo squallore l'ennesimo comportamento assolutamente censurabile e deprecabile di un dirigente nei confronti di un arbitro. Nella fattispecie il Baiamonte Giovanni, oltre al tentativo di colpire l'arbitro con la bandierina e di sfondare la porta dello spogliatoio, si è lasciato andare allo spregevolissimo atto dello sputo nei suoi riguardi, ancorchè sul viso. Poichè il referto arbitrale gode di fede privilegiata, questo Organo Giudicante non può che confermare la pena statuita in 1° grado di giudizio ritenendo non congrue e chiaramente di parte le difese adottate dall'appellante. P.Q.M. DELIBERA di respingere l'appello della soc. ASD Misilmeri con l'addebito della tassa di euro 130,00.
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