COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 6/02/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S.D. CALCIO FASANO (CT) avverso sanzione di perdita della gara per 0-3 e squalifica sino al 06/01/2010 del collaboratore sig. Insanguine Gennaro Gara Allievi Provinciale del 06/01/2008 A.S.D. Calcio Fasano-L. Pirandello C.U.23 del 10/01/2008 Proc.48/B
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 6/02/2008
Decisioni della Commissione Disciplinare
A.S.D. CALCIO FASANO (CT) avverso sanzione di perdita della gara per 0-3 e squalifica sino al 06/01/2010 del collaboratore sig. Insanguine Gennaro Gara Allievi Provinciale del 06/01/2008 A.S.D. Calcio Fasano-L. Pirandello C.U.23 del 10/01/2008
Proc.48/B
La società A.S.D. Calcio Fasano ha inoltrato rituale appello avverso le sanzioni di perdita della gara per 0-3 e la squalifica sino al 06/01/2010 del collaboratore Insanguine Gennaro, sostenendo, come poi ribadito in sede di audizione davanti la Commissione Disciplinare, che non ricorrevano i motivi di sospensione della gara e che il comportamento del proprio tesserato, non era stato quello segnalato dall’arbitro nel proprio referto quanto piuttosto di minore portata e non meritevole della pesante sanzione determinata a suo carico.
La Commissione Disciplinare, esaminati i motivi del ricorso e gli atti ufficiali della gara che godono di fede privilegiata come sancito dall’art.35 comma 1.1 del C.G.S.,
osserva:
l’arbitro ha chiaramente descritto nel proprio referto l’aggressione subita dal sig. Insanguine Gennaro il quale entrava di corsa nel terreno di giuoco contestando l’operato dell’arbitro che offendeva volgarmente e che colpiva con un pugno in faccia;
a seguito del colpo subito l’arbitro cadeva a terra mentre il sig. Insanguine si scagliava contro un calciatore della L. Pirandello che interveniva in difesa dell’arbitro senza portare a termine la ulteriore aggressione per l’intervento degli altri calciatori;
l’arbitro, prontamente soccorso e accompagnato nello spogliatoio, non era più in grado di riprendere la gara perché rimaneva in leggero stato confusionale a seguito del colpo subito.
Ritenuto che il sig. Insanguine Gennaro ha posto in atto un inaccettabile e inqualificabile gesto aggressivo e violento e che la sospensione della gara è stata conseguente ai danni fisici subiti dall’arbitro per la sua immotivata aggressione, questa decidente
P.Q.M.
DELIBERA
Di rigettare l’appello come sopra proposto dalla società A.S.D. Calcio Fasano e di incamerare la allegata tassa reclamo di €.130,00.
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