COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 13/02/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S. FRANCOFONTE (Sr) Avverso risultato gara per posizione irregolare calciatori vari – Gara Campionato 1^ categoria ATLETICO MILITELLO – A.S. FRANCOFONTE del 09 dicembre 2007 Procedimento 108/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 13/02/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S. FRANCOFONTE (Sr) Avverso risultato gara per posizione irregolare calciatori vari – Gara Campionato 1^ categoria ATLETICO MILITELLO – A.S. FRANCOFONTE del 09 dicembre 2007 Procedimento 108/A Con reclamo ritualmente proposto, la Soc. A.S. FRANCOFONTE ha chiesto la assegnazione della gara a proprio favore, assumendo che la consorella avrebbe utilizzato alcuni calciatori, meglio indicati in ricorso, in posizione irregolare perché non regolarmente tesserati dalla Società utilizzatrice. Fra l’altro, lamenta la ricorrente che i calciatori Fagone Salvatore, Luisi Nicolò e Scalogna Salvatore avrebbero preso parte alla gara privi di documento di riconoscimento. La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara ed espediti gli opportuni accertamenti presso il competente Ufficio Tesseramenti Federale, osserva che i calciatori sopra menzionati, alla data della gara, risultavano essere regolarmente tesserati per la Soc. Atletico Militello, per cui quest’ultima aveva pieno titolo ad utilizzarli. In ordine alla asserita mancata identificazione dei calciatori Fagone, Luisi e Scalogna, si deve ritenere tale doglianza priva di fondamento sia perché non tempestivamente manifestata al Direttore di Gara, sia perché nulla di ciò viene riferito dall’Arbitro, per cui è da ritenere che questi abbia comunque proceduto alla regolare preventiva identificazione dei calciatori ammessi nel campo di gioco. La mancata indicazione in distinta del documento di riconoscimento, in ogni caso, costituisce mera irregolarità formale, che, come tale, non può essere punita con la grave sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, che comunque, si evince dagli atti ufficiali, ha avuto regolare svolgimento. Per le superiori premesse, D E L I B E R A Di rigettare il reclamo come sopra proposto, e, per l’effetto, di addebitare la tassa reclamo, di € 130,00, non versata
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