COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 13/02/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S.D. HELLENIKA A.S. (Sr) Avverso ammenda euro 30,00; squalifica fino al 23.3.2008 allenatore Palestro Luca; squalifica 4 gare calciatore Saraceno Marco. Gara campionato 3° categoria : HELLENIKA – R. MELILLESE del 20.01.2008 C.U. n° 19 del 23.01.2008 Comitato Provinciale Siracusa Procedimento54/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 13/02/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S.D. HELLENIKA A.S. (Sr) Avverso ammenda euro 30,00; squalifica fino al 23.3.2008 allenatore Palestro Luca; squalifica 4 gare calciatore Saraceno Marco. Gara campionato 3° categoria : HELLENIKA - R. MELILLESE del 20.01.2008 C.U. n° 19 del 23.01.2008 Comitato Provinciale Siracusa Procedimento54/B Con appello ritualmente proposto, la soc. A.S.D. Hellenika ha impugnato i provvedimenti disciplinari del G.S. assunti in ordine a quanto riportato dall'arbitro della gara a margine indicata. Ritiene "falso" quanto decritto dal direttore di gara, relativamente allo stato dello spogliatoio arbitrale, al riconoscimento del proprio allenatore per l'eccessiva distanza dal terreno di gioco alla tribuna dove stazionava, nonchè allo sputo con il quale il proprio calciatore Saraceno Marco ha attinto al viso un calciatore avversario e per ciò si erge, fra l'altro, a promotrice di un'azione disciplinare nei riguardi dell'arbitro da parte dei competenti organi. Chiede, quindi, la riforma dei suddetti provvedimenti alla lce di quanto riferito nell'appello. La Commissione Disciplinare, letti i motivi d'appello, esaminati gli atti ufficiali, osserva: preliminarmente dichiara non impugnabile l'ammenda di euro 30,00 comminata alla società visto l'art. 45 comma 3 del nuovo C.G.S.; Il referto arbitrale, che come riconosciuto dalla stessa appellante, fa "piena prova" degli accadimenti inerenti la gara e pertanto rappresenta la fonte privilegiata per l'adozione dei provvedimenti da parte degli Organi di Giustizia Sportiva, riporta in maniera non dubbia, ma sicura ed inequivocabile, sia le minacce e le offese profferite dall'allenatore della società appellante e come tale riconosciuto dall'arbitro, ancorchè presente in tribuna, sia l'atto spregevole dello sputo al viso di un avversario perpetrato dal calciatore Saraceno Marco in occasione di un'azione di gioco, nonchè lo stato pietoso dello spogliatoio; non possono trovare ingresso nel giudizio di Questa Decidente, come previsto dalle norme, altri documenti quali gli allegati n°1 e 2 presentati con l'appello e riportanti dichiarazioni du due altre società esimenti la descrizione fatta dall'arbitro dello stato dello spogliatoio nonchè il contegno del calciatore Saraceno Marco; pertanto, questo Organo Giudicante ritiene di confermare tutto quanto statuito nel 1° grado di giudizio; P.Q.M. DELIBERA di respingere l'appello della soc. A.S.D. Hellenika A.S. con l'addebito della tassa reclamo di euro 130,00.
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