COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 20/02/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare APPELLI: A.S.D. CIAPPAZZI (ME)-Appello avverso inibizione sino al 30/06/2008 del dirigente Salamone Francesco e dell’ammenda di €.500,00 a carico della società- Gara 1°Ctg. A.S.D. Ciappazzi/A.S.C. San Fratello del 19/01/2008 – C.U. 35 del 23/01/2008 Procedimento129/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 20/02/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare APPELLI: A.S.D. CIAPPAZZI (ME)-Appello avverso inibizione sino al 30/06/2008 del dirigente Salamone Francesco e dell’ammenda di €.500,00 a carico della società- Gara 1°Ctg. A.S.D. Ciappazzi/A.S.C. San Fratello del 19/01/2008 – C.U. 35 del 23/01/2008 Procedimento129/A La società A.S.D. Ciappazzi ha inoltrato rituale appello avverso la inibizione sino al 30/06/2008 a carico del Dirigente Salamone Francesco e l’ammenda di €.500,00 a carico della società opponendo come la descrizione dei fatti accaduti resa dall’arbitro mostri in più punti palesi contraddizioni lì dove si fa carico al dirigente Salamone Francesco di avere rivolto all’arbitro reiterate e plateali proteste mentre poi lo si indica come il dirigente che interviene in suo favore proteggendolo da una aggressione di persona non identificata, e, per gli stessi motivi, ritenendo ingiusta una sanzione a carico della società dal momento che un suo dirigente si è adoperato per proteggere l’arbitro da atti aggressivi. La Commissione Disciplinare, esaminati i motivi del ricorso ribaditi dal rappresentante della società in sede di personale audizione e gli atti ufficiali della gara che godono di fede privilegiata come sancito dall’art.35 comma 1.1 del C.G.S., osserva: il comportamento del dirigente Salamone Francesco durante tutto il corso della gara, ed anche dopo la sua conclusione, dettagliatamente e chiaramente descritto dall’arbitro nel proprio referto, è stato reiteratamente offensivo e minaccioso e di particolare gravità allorché dalle tribune, dove si era posizionato a seguito dell’allontanamento dal campo, aizzava il pubblico nei confronti del Direttore di gara con il suo comportamento irriguardoso, provocatorio ed intimidatorio; il fatto che a fine primo tempo il sig. Salamone Francesco allontanava dall’arbitro un soggetto non identificato che era entrato sul terreno di giuoco ed aveva cercato di colpire con un pugno l’arbitro, senza riuscirvi per la capacità dell’arbitro di schivare con prontezza il colpo, non esime il predetto dirigente dalle sue responsabilità connesse anche alla carica ricoperta, ma solo ha consentito l’applicazione di una più mite sanzione a suo carico; a norma degli articoli 4 e 14 del C.G.S., la società è responsabile oggettivamente dell’operato dei propri dirigenti e tesserati nonché per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori. P.Q.M. DELIBERA Di rigettare l’appello come sopra proposto dalla società A.S.D. Ciappazzi e di addebitare la tassa di €.130,00 non versata.
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