COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 20/02/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Polisportiva Villafranca Tirrena (ME) Avverso squalifica del calciatore Tomasello Antonio sino al 31/12/2008, squalifica dell’allenatore Galliano Vincenzo fino al 31/12/2010 ed avverso ammenda di € 1.000,00. Gara Pol. Villafranca Tirrena (ME) / Giovanile Mascali del 06/01/2008. Campionato Allievi Regionali Gir. C. Ufficio del Coordinatore Federale per l’attività giovanile in Sicilia. C. U. n. 27 del 16/01/2008) Procedimento 51/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 20/02/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Polisportiva Villafranca Tirrena (ME) Avverso squalifica del calciatore Tomasello Antonio sino al 31/12/2008, squalifica dell’allenatore Galliano Vincenzo fino al 31/12/2010 ed avverso ammenda di € 1.000,00. Gara Pol. Villafranca Tirrena (ME) / Giovanile Mascali del 06/01/2008. Campionato Allievi Regionali Gir. C. Ufficio del Coordinatore Federale per l’attività giovanile in Sicilia. C. U. n. 27 del 16/01/2008) Procedimento 51/B Con appello ritualmente proposto l’odierna appellante, chiede la riduzione dei provvedimenti sanzionatori emessi dal Giudice di I Grado nei confronti del Calciatore Tomasello e dell’allenatore Galliano, chiede altresì l’annullamento dell’ammenda inflitta alla Società Villafranca Tirrena. La Commissione Disciplinare letto l’appello proposto ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: Nessun elemento di incongruenza presenta la Sentenza di I Grado oggi appellata, ed inoltre non si ravvisa, nell’appello proposto dall’odierna appellante, alcuna motivazione al fine di determinare la riduzione delle squalifiche a carico dei tesserati dell’odierna appellante né trova alcuna giustificazione la richiesta di annullamento dell’ammenda. Infatti, le condotte poste in essere dai tesserati dell’odierna appellante appaiono gravi e giustificano ampiamente il provvedimento sanzionatorio emesso dal Giudice di I Grado. Né tanto meno possono trovare accoglimento le motivazioni addotte dal Galliano, nella memoria difensiva allegata all’appello, in quanto emerge chiaramente dalla stessa la propria responsabilità aggravata dalla circostanza di essere l’allenatore della squadra allievi Regionali dell’odierna appellante. In ordine all’ammenda di € 1.000,00 di cui parte appellante richiede l’annullamento, ritiene questa decidente non accoglibile tale richiesta in quanto parte appellante non ha addotto nessuna motivazione al fine di richiedere l’annullamento del provvedimento sanzionatorio emesso in I Grado. PQM DELIBERA Di respingere l’appello come sopra proposto perché infondato in fatto ed in diritto. Di addebitare la tassa di € 130,00 non versata nel conto intrattenuto dall’odierna appellante presso Codesto Comitato.
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