COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 20/02/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Asi Trinakria (Pa) Avverso squalifica calciatore Lucchese Francesco fino al 31 Dicembre 08 e calciatore Picco Di Maria Fabio fino al 31 Ottobre 08- Gara Trinakria- Atletico Capaci del 5 Gennaio 08- Calcio a 5 – C.U. N. 20 del 09 Gennaio 08 Procedimento 47/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 20/02/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Asi Trinakria (Pa) Avverso squalifica calciatore Lucchese Francesco fino al 31 Dicembre 08 e calciatore Picco Di Maria Fabio fino al 31 Ottobre 08- Gara Trinakria- Atletico Capaci del 5 Gennaio 08- Calcio a 5 – C.U. N. 20 del 09 Gennaio 08 Procedimento 47/B Con appello ritualmente proposto la Società ASI Trinakria chiede una riduzione della squalifica dei calciatori in epigrafe perché sproporzionata ai fatti realmente accaduti, precisando che per quanto riguarda il calciatore Lucchese Francesco si è trattato di semplice protesta non avendo lo stesso alcuna intenzione di compiere atti di violenza nei confronti del Direttore di Gara, sul Picco Di Maria Fabio precisa che il gesto compiuto dal calciatore non è sortito alcuna conseguenza. Questa Commissione Disciplinare,letti gli atti di gara, osserva: Il comportamento tenuto dai calciatori Lucchese Francesco E Picco Di Maria Fabio è censurabile e deprecabile e quanto descritto nel referto arbitrale, ha fede privilegiata e non si presta ad alcuna censura, in quanto descrive in maniera non equivoca quanto accaduto, perciò la sanzione inflitta ai tesserati va confermata. P.Q.M. DELIBERA Di rigettare l’appello e di addebitare la tassa di Euro 130,00 non versata.
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