COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 27/02/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale A.S. RODI’ MILICI (Me) Avverso delibera del Giudice Sportivo di reiezione reclamo esito gara (C.U. N° 39 del 13/02/2008); Squalifica calciatore Catalfamo Carmelo fino al 31/5/2008 e ammenda di € 150,00 (C.U. N° 37 del 30/01/2008) GARA Promozione girone A: Polisportiva Gioiosa / Rodì Milici del 26/01/2008. (Prom. girone A). Procedimento 136/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 27/02/2008
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
A.S. RODI' MILICI (Me) Avverso delibera del Giudice Sportivo di reiezione reclamo esito gara (C.U. N° 39 del 13/02/2008); Squalifica calciatore Catalfamo Carmelo fino al 31/5/2008 e ammenda di € 150,00 (C.U. N° 37 del 30/01/2008) GARA Promozione girone A: Polisportiva Gioiosa / Rodì Milici del 26/01/2008. (Prom. girone A).
Procedimento 136/A
Propone appello la Soc. Rodì Milici, lamentando il rigetto del reclamo avverso l'esito della gara, in buona sostanza riproponendo gli stessi motivi che hanno formato oggetto dell'esame del primo Giudice e chiedendo altresì la riduzione dell'ammenda e della squalifica a carico del calciatore Ca-talfamo e il risarcimento dei danni occorsi al proprio Presidente in ragione di € 400,00.
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara e sentito il rappresentante della Società appellante, osserva quanto segue:
Non si possono qui non condividere le statuizioni del Giudice Sportivo tanto in ordine all'esito della gara, che va considerato regolare secondo quanto chiaramente narrato e affermato dal Direttore di gara, quanto in ordine alla sanzione a carico del calciatore Catalfamo, che nell'occasione oggetto di riesame secondo gli atti si è prodotto in reiterazioni di comportamento certamente censurabili, peraltro dopo avere rivestito nel corso della gara la qualifica di capitano.
Appaiono per vero sfornite di prova le considerazioni e le richieste espresse dall'appellante, anche in ordine ai pretesi danni sofferti dal proprio Presidente, ragion per cui sulle stesse non è dato deliberare diversamente da quanto in primo grado, valendo le risultanze ufficiali, a norma di regolamento.
Va poi annotato che a norma dell'art 45 n° 3 del C.G.S. risulta non impugnabile la sanzione dell'ammenda di € 150,00 che va perciò confermata.
P.Q.M.
DELIBERA
Di respingere il reclamo proposto dalla Soc. Rodì Milici, confermando l'insieme dei provvedimenti assunti in prime cure dal Giudice sportivo;
Con addebito di tassa reclamo non versata.
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