COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 5/03/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. TARGET VITTORIA ( ) AVVERSO: Ammenda € 250,00; Squalifica 3 gare calciatore Nanfaro Vincenzo; Squalifica dirigente Collura Francesco fino al 31/12/2008 C.U. N° 39 del 13/02/2008 GARA 2^ ctg. – Gir. F : Real Mirabella / Target Vittoria del 10/02/2008 Procedimento 160/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 5/03/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. TARGET VITTORIA ( ) AVVERSO: Ammenda € 250,00; Squalifica 3 gare calciatore Nanfaro Vincenzo; Squalifica dirigente Collura Francesco fino al 31/12/2008 C.U. N° 39 del 13/02/2008 GARA 2^ ctg. - Gir. F : Real Mirabella / Target Vittoria del 10/02/2008 Procedimento 160/A Propone appello la Soc. Target Vittoria, fornendo una diversa ricostruzione dei fatti accaduti, sostanzialmente contestando le risultanze documentali ufficiali. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue: Le considerazioni difensive espresse dalla Società appellante appaiono per vero sfornite di prova, ragion per cui sulle stesse non è dato argomentare diversamente da quanto emerge dalla lettura degli atti ufficiali di gara, che costituiscono la base fattuale del procedimento disciplinare, a norma di regolamento. L'analisi dell'accaduto, per ciò che concerne l'assetto sanzionatorio contestato da parte appellante, consente di ritenere adeguate le singole sanzioni irrogate, tenuto conto della condotta assunta dal calciatore Nanfaro, peraltro non vista dall'appellante, come essa stessa riferisce, nonché delle reiterate manifestazioni non regolamentari dell'assistente arbitrale di parte Collura. Allo stesso modo adeguata appare la sanzione dell'ammenda, stante la presenza di tesserati non iscritti in distinta che assumevano contegno definito dal Giudice Sportivo minaccioso ed aggressivo nei confronti del direttore di gara, ritardandone l'uscita dall'impianto sportivo. P.Q.M. DELIBERA Di respingere l'appello proposto dalla A.S.D. Target Vittoria, confermando l'insieme dei provvedimenti assunti dal Giudice sportivo; Con addebito di tassa reclamo non versata.
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