COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 5/03/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale U.S.D. NOTO – (SR) – (Avverso squalifica per 5 gare calciatore Accarpio Vincenzo – GARA: RAGAZZINI GENERALI – NOTO del 16.02.2008 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “C”) – C.U. n. 40 del 20.02.2008 – Proc. n. 168/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 5/03/2008
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
U.S.D. NOTO – (SR) – (Avverso squalifica per 5 gare calciatore Accarpio Vincenzo – GARA: RAGAZZINI GENERALI – NOTO del 16.02.2008 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “C”) – C.U. n. 40 del 20.02.2008 –
Proc. n. 168/A
Al 35’ del secondo tempo il calciatore Accarpio Vincenzo della Società U.S.D. Noto veniva espulso dall’arbitro perché a gioco fermo sputava contro un avversario attingendolo al viso.
Il Giudice Sportivo con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 40 del 20.02.2008 squalificava per 5 gare il suddetto calciatore.
Avverso tale sanzione disciplinare ha presentato appello la Società U.S.D. Noto adducendo a parziale discolpa del proprio tesserato un pesante clima intimidatorio perpetrato dai calciatori ospitanti e pertanto molto nervosismo in campo che ha spinto il proprio tesserato all’inqualificabile contegno sanzionato;
Chiede pertanto una riduzione della squalifica, suggerendone addirittura il “quantum” della pena.
La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello, osserva:
Nessuna motivazione può mai giustificare il gravissimo atto spregevole dello sputo sul viso di altra persona pertanto non può trovare ingresso giustificazione di sorta tendente a sminuire il contegno tenuto dal calciatore Accarpio Vincenzo;
P.Q.M.
DELIBERA:
Di respingere l’appello della Società U.S.D. Noto e l’addebito della tassa reclamo di Euro 130,00.
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