COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 5/03/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale POL. LIBERTAS MARSALA (TP) – Avverso la squalifica sino al 25/01/2013 a carico del calciatore PARRINELLO ANDREA Gara 3^ categoria U.S.D. Kennedy 67-Pol. Libertas Marsala del 26/01/2008 C.U.27 del 07/02/2008 Procedimento 56/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 5/03/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale POL. LIBERTAS MARSALA (TP) - Avverso la squalifica sino al 25/01/2013 a carico del calciatore PARRINELLO ANDREA Gara 3^ categoria U.S.D. Kennedy 67-Pol. Libertas Marsala del 26/01/2008 C.U.27 del 07/02/2008 Procedimento 56/B La società Pol. Libertas Marsala ha inoltrato rituale appello avverso la sanzione sopra indicata ritenendola eccessiva in relazione agli episodi contestati al proprio tesserato. La Commissione Disciplinare, esaminati i motivi del ricorso e gli atti ufficiali della gara, che godono di fede privilegiata come sancito dall’art.35 comma 1.1 del C.G.S., ritiene tuttavia che diversamente da come sostenuto dalla ricorrente il comportamento del calciatore Parrinello Andrea nei confronti dell’arbitro sia stato assolutamente deprecabile sia per la volgarità delle offese indirizzate al direttore di gara sia per i gesti violenti assunti sempre nei confronti di quest’ultimo. Recita il referto che il precitato calciatore all’atto della segnatura di una rete da parte degli avversari, in segno di protesta e contestazione dell’operato dell’arbitro, prima lo apostrofava con irripetibili offese personali e, subito per questo il provvedimento di espulsione, si rifiutava di uscire dal terreno di giuoco ed ancora si avvicinava all’arbitro e lo colpiva con entrambe le mani al volto causando un temporaneo lieve dolore. Lo stesso calciatore, dopo essersi allontanato, tentava nuovamente di avvicinarsi all’arbitro ma veniva fermato nella sua azione dall’intervento dei calciatori di entrambe le squadre. Il comportamento del Parrinello Andrea è stato dunque ben più grave di quanto la ricorrente indichi nelle proprie memorie di difesa, e certamente tale da meritare una pesante sanzione. Valutato comunque che il suo deprecabile e censurabile comportamento non ha causato alcun danno fisico all’arbitro e che, tutto sommato, è rimasto contenuto nel breve tempo della irregolare azione di protesta, si determina la squalifica a suo carico come in dispositivo. P.Q.M. DELIBERA Di accogliere l’appello inoltrato dalla società Pol. Libertas Marsala e di squalificare sino al 30/06/2010 il suo tesserato Parrinello Andrea. Per l’effetto, senza addebito di tassa.
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