COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 dell’11/03/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO: DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: BIDELLI GIOVANNI – A.E. A.I.A. SEZIONE DI RAGUSA PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1) C.G.S. E ART. 40 COMMA 2) LETT. b) REGOLAMENTO A.I.A. – PROC. N. 133/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 dell’11/03/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO: DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: BIDELLI GIOVANNI – A.E. A.I.A. SEZIONE DI RAGUSA PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1) C.G.S. E ART. 40 COMMA 2) LETT. b) REGOLAMENTO A.I.A. - PROC. N. 133/A Il Procuratore Federale, Rilevato che, con segnalazione dell’Ufficio rimborsi spese Calcio a 5, è stata rilevata l’alterazione di una ricevuta fiscale del 25.10.2006, emessa per la consumazione di un pasto relativo alla gara Pro Scicli – Città di Sortino, coppa Italia Under 21 del 25 Ottobre 2006, in favore dell’ A.E. Bidelli Giovanni della Sezione di Ragusa, il quale ha svolto funzioni di cronometrista; Considerato che, a seguito degli accertamenti eseguiti dal pregresso Ufficio Indagini, è stata acquisita copia dell’originale della ricevuta fiscale emessa dal gestore, portante il numero di attribuzione n. 927, presso il locale “La Trattoria” di Ignazio Terranova, sito in Modica, via Resistenza Partigiana 106/a; tale documento, diversamente dalla ricevuta allegata al rimborso spese presentata dal Bidelli recante un importo pari a Euro 45,00, riporta un corrispettivo pagato pari a Euro 15,00; Rilevato che Bidelli Giovanni, in data 26 Aprile 2007 ha dichiarato di non avere compilato integralmente la nota spese (in particolare riferiva “di non avere compilato il campo relativo ai pasti e quello dell’importo dei km percorsi”), affermando di aver consegnato la ricevuta (che di solito reca un importo di Euro 15,00) ad un collega, che non aveva apportato correzioni alla stessa e, quindi, non era in grado di riferire come l’importo potesse essere lievitato a Euro 45,00, che non ricordava quanto aveva effettivamente pagato (sebbene riconoscesse di essere un normale frequentatore del locale); Rilevato che Allegra Santo, collega del Bidelli, il quale ha arbitrato l’incontro di Calcio a 5 Pro Scicli – Sortino e con lui si è recato presso il locale “La Trattoria), in data 30 Aprile 2007, diversamente da quanto affermato dal collega Bidelli, ha ammesso che le due ricevute, la propria e quella del collega, venivano modificate dal gestore in Euro “45,00 per agevolarci”, e confermava di avere completato la nota spese del Bidelli limitatamente al calcolo dell’indennità chilometrica e all’inserzione della voce relativa al pasto (“in quanto quando l’abbiamo compilato non sapevamo se andavamo a cena”); Rilevato che la posizione del Sig. Santo Allegra è stata valutata con separato provvedimento; ritenuto che la condotta sopra descritta integra gli estremi della violazione di cui all’Art. 1 comma 1), del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’Art. 40, comma 2, lett.b), del Regolamento A.I.A., in vigore all’epoca dei fatti, ascrivibili a Bidelli Giovanni; Vista la proposta di deferimento del sostituto Procuratore federale approvata dal Procuratore Federale Vicario Avv. Alfredo Mensitieri; Visto l’Art. 32, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva DEFERISCE Alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia: l’Arbitro Bidelli Giovanni, per rispondere delle violazioni di cui all’Art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’Art.40, comma 2, lett. b), del Regolamento A.I.A. (di cui al Comunicato n. 146 del 20.1.2006, in vigore all’epoca dei fatti), per aver alterato la ricevuta fiscale datata 25.10.2006, emessa per la consumazione di un pasto a seguito dell’arbitraggio dell’incontro di Calcio a 5 Pro Scicli – Sortino, così violando i principi di lealtà, probità e correttezza di cui alle norme richiamate. Contestati i superiori addebiti testualmente trascritti, il soggetto deferito è stato convocato all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 26 Febbraio 2008 con inizio alle ore 15.30; Alla predetta udienza si è presentato il Sig. Bidelli Giovanni. E’ presente anche il rappresentante “dell’A.I.A. – C.R.A. Sicilia” Sig. Giovanni Busalacchi. Sentite le parti in causa, sono state raccolte le conclusioni e le richieste delle stesse, qui di seguito riportate: PROCURA FEDERALE: Ritenere il Sig. Bidelli Giovanni, responsabile del capo di imputazione di cui all’atto di rinvio a giudizio infliggendogli la inibizione a svolgere qualsiasi attività a qualsiasi titolo e ruolo in seno alla F.I.G.C. per la durata di anni 1 e mesi 6; Bidelli Giovanni: Ribadisce e conferma la sua dichiarazione di essere totalmente estraneo al fatto contestato per non avervi partecipato; Chiede la declaratoria da parte di questa Commissione Disciplinare della sua non responsabilità nel fatto in esame e della non procedibilità a suo carico. Questo Organo Decidente, preso atto dei capi di imputazione di cui all’atto di rinvio a giudizio, Letta la relazione e le conclusioni cui è pervenuto l’Inquirente della sua attività istruttoria ed accertativa; Sentite le parti in causa, osserva: Nessun dubbio può essere ipotizzato circa la fondatezza della contestata contraffazione della ricevuta di pagamento in contestazione; Rimane di conoscere l’autore o gli autori che si sono resi responsabili di tale reato; Le risultanze degli atti istruttori e dibattimentali convincono questa Decidente che l’A.E. Bidelli Giovanni non è l’autore materiale della accertata contraffazione; Egli si è limitato, finita la cena, a consegnare una ricevuta fiscale dell’importo di Euro 15,00= unitamente alla nota spese senza annotarvi l’importo del pasto, ne l’importo dei km. percorsi, al collega Arbitro della gara, perché dopo la convalida se le predette spese erano spettanti, le consegnasse all’Ufficio contabile di competenza. Tale è la prassi usualmente posta in essere nelle gare di “Calcio a 5” nazionali. Di dette consuetudini questa Decidente nè ha avuto ufficiosa conferma da parte del Settore; Ed ancora per il caso in giudizio va attenzionato il ruolo assunto in proposito dall’Arbitro della gara Sig. Allegra Santo; La sua dichiarazione rilasciata all’Inquirente così recita: “alla fine del pasto il gestore del locale ci rilasciava due ricevute di Euro 15,00= che successivamente su richiesta modificava in Euro 45,00 ciascuna per agevolarci; Io ho compilato la voce riguardante il calcolo dell’importo dei chilometri percorsi e la voce relativa al pasto anche nella nota del collega. Sono consapevole di avere compiuto una leggerezza e di questo sono sinceramente pentito”. Appare, quindi di tutta evidenza che l’arbitro Sig. Allegra Santo sia il solo responsabile della irregolarità e quindi del “criminis in facto”. A quest’ultimo riguardo la Procura Federale ci ha comunicato che la posizione del Sig. Santo Allegra è stata valutata con separato provvedimento. In conclusione, al Sig. Bidelli Giovanni può solo addebitarsi la mancata diligenza di conoscere il buon fine di atti contabili da lui sottoscritti. Non si raccolgono infatti elementi probanti o riscontri obiettivi perché risponda della violazione addebitatagli. Così osservando; DELIBERA: Di non dare luogo a procedersi a carico dell’A.E. Sig. Bidelli Giovanni diffidandolo però, perché in avvenire provveda ad esercitare tutti gli adempimenti di norma nell’espletamento di ogni incarico affidatogli nel suo periodo temporale nascente dalla sua indicazione Ufficiale alla sua definitiva chiusura. La presente delibera va notificata, all’interessato, alla Procura Federale, all’Associazione Italiana Arbitri sede Roma, alla Procura Arbitrale – Roma, al C.R.A. Sicilia nonché alla Presidenza Federale.
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