COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 dell’11/03/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. REAL SAN PAOLO CALCIO (SR) – per posizione irregolare calciatori SALERNO ANTONELLO e CARCO’ GIOVANNI – Gara Audax Poerio – A.S.D. Real San Paolo Calcio del 16 febbraio 2008 – Campionato 2^Categoria. Procedimento 162/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 dell’11/03/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. REAL SAN PAOLO CALCIO (SR) – per posizione irregolare calciatori SALERNO ANTONELLO e CARCO’ GIOVANNI – Gara Audax Poerio – A.S.D. Real San Paolo Calcio del 16 febbraio 2008 – Campionato 2^Categoria. Procedimento 162/A Con reclamo ritualmente proposto, la A.S.D. REAL SAN PAOLO CALCIO lamenta che nella gara in esame la consorella, Soc. Audax Poerio, avrebbe utilizzato i soggetti indicati in oggetto, senza avere preventivamente richiesto l’autorizzazione per i calciatori quindicenni prevista dall’art. 34 N.O.I.F.. La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara dai quali si rileva la effettiva utilizzazione dei soggetti in argomento e acquisita idonea certificazione dal competente Ufficio Tesseramento federale, dalla quale si evince che entrambi i calciatori risultano regolarmente tesserati per a Soc. Audax Poerio, ma sprovvisti della autorizzazione di cui all’art. 34 N.O.I.F., ritiene quindi che non avevano titolo alcuno a partecipare alla gara di che trattasi. Da tale emergenza conseguono le sanzioni di rito, in dispositivo meglio indicate. P.Q.M. – DELIBERA: di accogliere il reclamo come sopra porposto, e per l’effetto: di infliggere alla Soc. Audax Poerio la punizione sportiva della perdita della gara Audax Poerio – A.S.D. Real San Paolo Calcio del 16 febbraio 2008 per 0-3; di inibire il dirigente accompagnatore della Soc. Audax Poerio, Sig. Lo Nigro Giacomo, a tutto il 15 aprile 2008. di non addebitare la relativa tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it