COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 dell’11/03/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale S.C.D. MADRICE BAGHERIA (PA) – per posizione irregolare calciatore ARMETTA SALVATORE – Gara Metus –S.C.D. Madrice Bagheria del 17 febbraio 2008 – Campionato 3^categoria. Procedimento 71/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 dell’11/03/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale S.C.D. MADRICE BAGHERIA (PA) – per posizione irregolare calciatore ARMETTA SALVATORE – Gara Metus –S.C.D. Madrice Bagheria del 17 febbraio 2008 – Campionato 3^categoria. Procedimento 71/B Con reclamo ritualmente proposto, la S.C.D. MADRICE BAGHERIA lamenta che nella gara in esame la consorella, Soc. Metus, avrebbe utilizzato il calciatore in oggetto, sebbene colpito da provvedimento di squalifica, non scontata. La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara dai quali si rileva la effettiva utilizzazione del soggetto in argomento e accertato che il calciatore risulta squalificato per recidività in ammonizione con C.U. n° 25 del 13.02.2008; atteso che alla data della gara reclamata, non risulta ancora avere scontato la squalifica inflittagli, ritiene quindi che non aveva titolo alcuno a partecipare alla gara di che trattasi. Da tale emergenza conseguono le sanzioni di rito, in dispositivo meglio indicate. P.Q.M. – DELIBERA: di accogliere il reclamo come sopra porposto, e per l’effetto: di infliggere alla Soc. Metus la punizione sportiva della perdita della gara Metus –S.C.D. Madrice Bagheria del 17 febbraio 2008 per 0-3; di inibire il dirigente accompagnatore della Soc. Metus, Sig. Francesco Oddo, a tutto il 15 aprile 2008. di squalificare il calciatore Armetta Salvatore, a tutto il 15 aprile 2008 di non addebitare la relativa tassa reclamo di € 130,00.
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