COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 dell’11/03/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale A.S. BELVEDERE C.G. (Sr) – Avverso delibera Giudice Sportivo – Gara “Promozione” A.S. Belvedere – Noto del 06 Gennaio 2008 – C.U. 35 del 23 Gennaio 2008 Procedimento 131/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 dell’11/03/2008
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
A.S. BELVEDERE C.G. (Sr) – Avverso delibera Giudice Sportivo - Gara “Promozione” A.S. Belvedere – Noto del 06 Gennaio 2008 – C.U. 35 del 23 Gennaio 2008
Procedimento 131/A
Ricorre la società interessata, deducendo che la decisione assunta dal Giudice Sportivo di 1° esame appare non equa ne sufficiente nella sue motivazioni in ordine alla statuita ripetizione della gara; sostiene che le cause che hanno determinato la sospensione della gara siano tutte conclamate e da porre a carico della società Noto; troverebbero conforto le sue richieste da quanto posto in essere dai sostenitori della società ospitata (vedi lanci di petardi e manifestate intenzioni di scavalcare la recinzione del campo di gioco, minaccie e proteste) Chiede, pertanto, la punizione sportiva della perita della gara a carico della consorella Noto.
La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello, esaminati gli atti di gara, osserva: la gara è stata interrotta al 49° minuto del 2° tempo: La causa che ha determinato il nascere della contestazione è stata l’assegnazione di un calcio di rigore a favore della società ospitante, al momento soccobbente per 0-1; i comportamenti, anche minacciosi, posti in essere dai sostenitori della società ospitata, certamente sono censurabili ma contenenti nel loro nascere senza realizzare riscontri effettivi e realmente consumati di danni fisici a carico di tesserati, calciatori e terna arbitrale; si è rilevata la sola intenzione in tal senso, sia pur essa reiterata ma senza conseguenze alcuna, grazie anche alla presenza di elementi delle Forze dell’Ordine. L’Arbitro, senza porre in essere alcun adempimento dovuto, ha ritenuto la mancanza delle condizioni idonee per il proseguio della gara e ne ha deciso la sospensione definitiva.
Il caso in esame non conforta la decisione assunta dall’Arbitro che appare affrettata;
Ciò posto si condivide quanto in proposito statuito dal Giudice di 1° grado e, pertanto,
DELIBERA
Di respingere l’appello come sopra proposto, confermando la ripetizione della gara in epigrafe specificata;
per l’effetto si addebita la tassa di € 130,00 non versata
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