COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 dell’11/03/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. M.A.S.T. FAVIGNANA (TP) – Avverso delibera Giudice Sportivo (perdita gara per 3-0, penalizzazione di un punto in classifica e ammenda di €.500,00 per 1^rinuncia) – Gara “Promozione” D Canicattì-A.S.D. M.A.S.T. Favignana del 13/02/08 – C.U. 41 del 27 Febbraio 2008 Procedimento 173/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 dell’11/03/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. M.A.S.T. FAVIGNANA (TP) – Avverso delibera Giudice Sportivo (perdita gara per 3-0, penalizzazione di un punto in classifica e ammenda di €.500,00 per 1^rinuncia) - Gara “Promozione” D Canicattì-A.S.D. M.A.S.T. Favignana del 13/02/08 – C.U. 41 del 27 Febbraio 2008 Procedimento 173/A Ricorre la società interessata avverso le superiori decisioni eccependo la contraddittorietà del referto arbitrale, cui però riconosce la fede privilegiata, le aggressioni subite dai tesserati della società tali da non consentire il regolare e sereno svolgimento della gara, la conseguente tensione gravante sull’ambiente, la immotivata decisione dell’arbitro – mancando i presupposti della reale sicurezza in campo – di fare riprendere la gara interrotta e sospesa per un periodo oltremodo prolungato, le irregolarità procedurali seguite per la definitiva sospensione della gara addebitata alla volontà dei tesserati della M.A.S.T. Favignana di non riprendere il gioco per la obiettiva mancanza di ottimali condizioni psico-fisiche necessarie per la ripresa del gioco. Chiede pertanto la ricorrente l’annullamento delle sanzioni determinate dal giudice di primo esame e l’assegnazione alla propria squadra della vittoria con il punteggio di 3-0 per le responsabilità da attribuire alla compagine ospitante. Questa Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali che godono di fede privilegiata come peraltro evidenziato dalla stessa ricorrente, rileva: gli incidenti successivi ad un normale incidente di gioco e determinati dal violento ed aggressivo intervento del tesserato del società Canicattì, precedentemente allontanato, avevano durata limitata sino a quando si sedavano naturalmente; l’arbitro valutava come inopportuna la ripresa del giocoin quel frangente e sospendeva temporaneamente la gara perché notava l’assenza delle FF.OO.; intervenuti all’ingresso del recinto di gioco due poliziotti in divisa, questi venivano invitati nello spogliatoio dell’arbitro dove si presentavano accompagnati da un ulteriore poliziotto in borghese, qualificatosi Ispettore di Polizia, ed a loro venivano richieste le opportune garanzie di sicurezza per la regolare ripresa della gara; ricevute tali garanzie e null’altro di anomalo rilevabile sul terreno di gioco, l’arbitro ordinava ai capitani delle due squadre di convocare tutti i calciatori per la ripresa del gioco; il capitano della M.A.S.T. Favignana sig. Ernandez Francesco rifiutava categoricamente di riprendere la gara sostenendo la mancanza delle condizioni di sicurezza e incolumità per la sua squadra; perdurando tale atteggiamento del rappresentante della M.A.S.T. Favignana, cui non bastavano le assicurazioni e garanzie manifestate dalle FF.OO., l’arbitro riteneva definitivamente sospesa la gara. Da quanto sopra descritto, emerge che il Direttore di Gara ha posto in essere tutto quanto nei propri poteri per la regolare conduzione della gara e che l’atteggiamento del rappresentante della M.A.S.T. Favignana nonpuò trovare scusante alcuna in questa sede, ritenendo che è stato correttamente valutato e sanzionato dal giudice di primo esame. P.Q.M. DELIBERA di respingere il ricorso come sopra proposto, e, per l’effetto, di addebitare la tassa non versata di €.130,00.
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