COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 dell’11/03/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. PRO FAVARA (AG) – avverso squalifica al 31.12.2011 a carico del calciatore MONTAPERTO GIOVANNI – Gara “ECCELLENZA” del 17 febbraio 2008 Pro Favara – U.S.D. Petrosino Marsala – C.U. n° 40 del 20.02.2008. Procedimento 157/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 dell’11/03/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. PRO FAVARA (AG) – avverso squalifica al 31.12.2011 a carico del calciatore MONTAPERTO GIOVANNI – Gara “ECCELLENZA” del 17 febbraio 2008 Pro Favara – U.S.D. Petrosino Marsala – C.U. n° 40 del 20.02.2008. Procedimento 157/A Ricorre la Società interessata eccependo una descrizione del comportamento del proprio tesserato difforme da quella resa dal Direttore di Gara e comunque tale da scagionare, in parte, il calciatore Montaperto dagli addebiti posti a suo carico. Chiede, pertanto, la ricorrente, una congrua riduzione della sanzione. Questa Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali che godono di fede privilegiata, rileva preliminarmente che il calciatore Montaperto Giovanni, per la funzione di capitano della squadra ricoperta, subisce l’aggravio della sanzione per norma regolamentare; le modalità degli incidenti contestati trovano piena conferma nelle risultanze degli atti ufficiali, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente. Per quanto attiene il comportamento sanzionato, nel suo contenuto, si ritiene che dal contesto e dalle modalità nei quali si è verificato (minaccioso e aggressivo), emerge la mancanza di una effettiva volontà di recare danno fisico grave al Direttore di gara, attraverso una volontaria attività in merito. Il Montaperto, infatti, avendo valutato che la seconda ammonizione avrebbe comportato la sua automatica espulsione, protestava vigorosamente e platealmente avvicinandosi a fronteggiare l’Arbitro che con la propria testa lo toccava allo zigomo. Il fatto è assolutamente censurabile e meritevole di adeguata sanzione come in dispositivo quantificata. P.Q.M. – DELIBERA: di determinare sino al 31 dicembre 2010 la squalifica a carico del calciatore Montaperto Giovanni (A.S.D. Pro Favara). Per l’effetto non si addebita di tassa.
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