COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 19/03/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. CALCIO CANICATTI’ – avverso squalifica per quattro gare calciatore JIMOH SAHEED – Gara RIVIERA MARMI – CANICATTI’ del 17 febbraio 2008 – Campionato di Promozione- C.U. 40 del 20 febbraio 2008 Procedimento 187/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 19/03/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. CALCIO CANICATTI’ – avverso squalifica per quattro gare calciatore JIMOH SAHEED – Gara RIVIERA MARMI – CANICATTI’ del 17 febbraio 2008 – Campionato di Promozione- C.U. 40 del 20 febbraio 2008 Procedimento 187/A Ricorre la società interessata chiedendo la riforma del provvedimento impugnato stante che il proprio calciatore (straniero e di colore) ha reagito ad una provocazione da parte di un avversario (sputo in viso). La Commissione Disciplinare letti i motivi di appello e gli atti di gara osserva: verosimilmente quanto denunciato dalla ricorrente può essere accaduto non rilevandosi dagli atti alcun episodio a giustificazione dell’intemperanza posta in essere dal calciatore inquisito. Può, pertanto provvedersi ad una riforma del provvedimento impugnato, come in dispositivo specificato. Ciò posto DELIBERA: di determinare in tre gare la squalifica a carico del calciatore JIMOH SAHEED (Soc. A.S.D. Calcio Canicattì). Per l’effetto non si addebita tassa.
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