COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 19/03/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.C. SAN FRATELLO (Me) – Avverso squalifica per sei gare calciatori Calabrese Fidalelfio, Cortese Delfio e Drago Diego – Gara 1^ Categoria: Olimpique Finale – San Fratello del 13 Febbraio 2008 – C.U. 40 del 20 Febbraio 2008 Procedimento 189/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 19/03/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.C. SAN FRATELLO (Me) – Avverso squalifica per sei gare calciatori Calabrese Fidalelfio, Cortese Delfio e Drago Diego – Gara 1^ Categoria: Olimpique Finale – San Fratello del 13 Febbraio 2008 – C.U. 40 del 20 Febbraio 2008 Procedimento 189/A Ricorre la società interessata opponendosi ai provvedimenti di cui in epigrafe, perché non congrui anzi sproporzionati e pesantemente punitivi se rapportati nel contesto del quale si sono verificati ed alla loro reale portata e contenuto. Chiede, anche se riconosce un comportamento riprovevole dei calciatori interrelati responsabili di vibrate proteste, la riforma dei provvedimenti impugnati con conseguente loro riduzione; la Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello, esaminati gli atti di gara, osserva: la responsabilità addebitata ai calciatori di che, trattasi si raccoglie, senza dubbio alcuno in via oggettiva che soggettiva, dalle risultanze del rapporto di gara. I comportamenti censurati meritano adeguata sanzione il cui “quantum” va determinato tenuto conto però della loro estrinsecazione, contesto temporale e conseguenze realizzate. Ciò posto, DELIBERA Di determinare in quattro gare la squalifica a carico dei calciatori: Calabrese Filadelfio; Cortese Delfio; Drago Diego, tutti tesserati per l’A.S.C. San Fratello. Per l’effetto non si addebita tassa.
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