COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 19/03/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale POL. LIB. MARSALA (TP)- avverso la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché, per 1^ rinuncia, 1 punto di penalizzazione in classifica generale e ammenda di €.150,00 – Gara 3°Ctg. Kennedy 1967/Pol.Lib.Marsala del 26/01/2008 – C.U.28 del 14/02/2008 Proc.73/B
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 19/03/2008
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
POL. LIB. MARSALA (TP)- avverso la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché, per 1^ rinuncia, 1 punto di penalizzazione in classifica generale e ammenda di €.150,00 – Gara 3°Ctg. Kennedy 1967/Pol.Lib.Marsala del 26/01/2008 – C.U.28 del 14/02/2008
Proc.73/B
La società Pol. Libertas Marsala ha inoltrato rituale appello avverso le sanzioni sopra indicate contestando la decisione del Direttore di Gara di sospendere l’incontro e sostenendo che nessuno dei propri tesserati aveva comunicato all’arbitro la decisione di non proseguire la gara.
La Commissione Disciplinare,
esaminati i motivi del ricorso e gli atti ufficiali della gara;
valutato che la ricorrente, dando preventiva generica comunicazione, non si è presentata alla audizione dell’11/03/2008, dalla società stessa richiesta;
accertato che i motivi di difesa non trovano alcuna conferma nel referto di gara che gode di fede privilegiata come sancito dall’art. 35 comma 1.1 del C.G.S.;
DELIBERA
Di rigettare l’appello come sopra proposto dalla società Pol. Libertas Marsala e di addebitare la tassa di €.130,00 non versata.
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