COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 19/03/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. AUDAX (AG)-avverso squalifiche sino al 19/02/2013 a carico del calciatore Santannera Antonino e sino al 20/06/2009 a carico del calciatore Bennato Giuseppe – Gara 3°Ctg. Audax – Linea Blu del 17/02/2008 – C.U.31 del 21/02/2008 Proc.78/B
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 19/03/2008
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
A.S.D. AUDAX (AG)-avverso squalifiche sino al 19/02/2013 a carico del calciatore Santannera Antonino e sino al 20/06/2009 a carico del calciatore Bennato Giuseppe - Gara 3°Ctg. Audax - Linea Blu del 17/02/2008 – C.U.31 del 21/02/2008
Proc.78/B
Sostiene la ricorrente che tutto quanto dichiarato dall’arbitro nel proprio referto non corrisponde a verità e che le azioni di cui si sono resi protagonisti i calciatori sanzionati, pure deprecabili, non erano tali da meritare sanzioni pesanti quali quelle determinate dal giudice di primo esame. Chiede pertanto la A.S.D. Audax una revisione congrua delle squalifiche a carico dei propri tesserati.
La Commissione Disciplinare, esaminati i motivi del ricorso e gli atti ufficiali della gara osserva:
quanto sostenuto dalla ricorrente non trova alcun sostegno nella descrizione dei fatti resa dall’arbitro nel proprio referto che gode di fede privilegiata come sancito dall’art.35 comma 1.1 del C.G.S.;
i comportamenti dei calciatori Santannera A. e Bennato G. nei confronti dell’arbitro, aggredito con violenza da entrambi i calciatori in momenti diversi della gara e con diversa modalità, è stato certamente offensivo, minaccioso, dispregiativo e violento;
il censurabile episodio non è meritevole di alcuna riduzione della sanzione correttamente rubricata e determinata dal Giudice di primo esame e pertanto
P.Q.M.
DELIBERA
Di rigettare l’appello come sopra proposto dalla società A.S.D. Audax e di addebitare la tassa di €.130,00 non versata.
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