COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 19/03/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. ACI S.ANTONIO CALCIO (CT) – per posizione irregolare calciatore ROMEO MARCO – Gara A.S.D. Giarre Calcio – A.S.D. Aci S. Antonio Calcio del 24 febbraio 2008 – Campionato Eccellenza. Procedimento 181/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 19/03/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. ACI S.ANTONIO CALCIO (CT) – per posizione irregolare calciatore ROMEO MARCO – Gara A.S.D. Giarre Calcio – A.S.D. Aci S. Antonio Calcio del 24 febbraio 2008 – Campionato Eccellenza. Procedimento 181/A Con reclamo ritualmente proposto, la A.S.D. Aci S.Antonio Calcio lamenta che nella gara in esame la consorella, Soc. A.S.D. Giarre Calcio, avrebbe utilizzato il calciatore in oggetto, senza averlo preventivamente tesserato. La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara dai quali si rileva la effettiva utilizzazione dei soggetti in argomento e acquisita idonea certificazione dal competente Ufficio Tesseramento federale, dalla quale si evince che il predetto calciatore risulta regolarmente tesserato per a Soc. A.S.D. Giarre Calcio, ritiene quindi che aveva pieno e legittimo titolo a partecipare alla gara di che trattasi. P.Q.M. – DELIBERA: di rigettare il reclamo come sopra proposto, e di addebitare la relativa tassa reclamo di € 130,00 non versata.
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