COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 19/03/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale U.S. PALERMO s.r.l. – (PA) – (Avverso posizione irregolare di tesseramento calciatore De Lisi Gaetano – GARA PALERMO s.r.l. – CALCIO SICILIA del 2.12.2007 – CAMPIONATO “GIOVANISSIMI REGIONALI”) – Procedimento 28/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 19/03/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale U.S. PALERMO s.r.l. - (PA) – (Avverso posizione irregolare di tesseramento calciatore De Lisi Gaetano – GARA PALERMO s.r.l. – CALCIO SICILIA del 2.12.2007 – CAMPIONATO “GIOVANISSIMI REGIONALI”) – Procedimento 28/B La Società ricorrente, sostiene che il calciatore De Lisi Gaetano ha partecipato alla gara, indicata in epigrafe, in posizione illegittima, utilizzato dalla Società Calcio Sicilia, perché risulta tesserato per la Società Stella D’oriente. Chiede, conseguentemente, la declaratoria della punizione sportiva della perdita della gara a carico della Pol. Calcio Sicilia; La Commissione Disciplinare, letti i motivi del reclamo appello, esaminati gli atti di gara, osserva: Alla luce degli elementi oggettivi e soggettivi che caratterizzano l’intero contesto, è stata predisposta e curata la posizione processuale occupata, nel caso in esame, delle singole parti interessate; Non è da postularsi dubbio alcuno che il calciatore De Lisi Gaetano ha disputato tra le file della Società “Stella D’Oriente” diverse gare nel Campionato che ci interessa; Ciò è acclarato dagli atti ufficiali delle gare che annotano detta partecipazione; Non è dato conoscere il motivo perché detto calciatore abbia partecipato alla gara incriminata tra le file della Società Pol. Calcio Sicilia interessante lo stesso Campionato e lo stesso girone; Quest’ultima Società nelle sue memorie difensive si giustifica dichiarando di avere saputo dallo stesso calciatore, da di lui genitori, di non essere in precedenza tesserato con alcuna Società; Sebbene avesse cercato di conoscere ufficialmente dal competente Ufficio del Comitato Regionale Sicilia la posizione del predetto calciatore, ma nei giorni in cui il Comitato Regionale Sicilia risultava chiuso; Pertanto decideva ugualmente di utilizzare il calciatore interessato; Comportamento che questa Decidente ritiene quanto meno superficiale se non biasimevole; Appare alquanto meritevole di particolare censura il calciatore De Lisi Gaetano ove si tiene conto l’illegale comportamento posto in essere sin dal suo nascere quando come tesserato per la “Stella D’Oriente” partecipa per essa a parecchie gare, poi in violazione delle norme regolamentari in materia disputa una gara tra le file della Società Pol. Calcio Sicilia contro la Società U.S. Palermo, contro la quale, sempre appena precedentemente aveva giocato come calciatore della “Stella D’Oriente”. Per quanto sopra osservato può dichiararsi con certezza la validità del tesseramento del calciatore De Lisi Gaetano per la Società Stella D’Oriente per la quale, giova annotare, aveva partecipato anche ad uno “stage” tenutosi a Firenze. Ugualmente può dichiararsi illegittima la partecipazione di detto calciatore nella gara qui in esame; Ciò posto, visto l’Art. 10 commi 2 e 4 – C.G.S. e l’Art. 40 comma 4 - N.O.I.F.; P.Q.M. DELIBERA: Di accogliere il ricorso come sopra presentato dalla Società U.S. Palermo assegnandole la partita Palermo s.r.l. - Calcio Sicilia del 2.12.2007 “Campionato Regionale Giovanissimi” con il punteggio di 3-0; Di squalificare, a tutti gli effetti fino al 31.12.2008, il calciatore De Lisi Gaetano tesserato per la Società “Stella D’Oriente” (PA); Senza addebito di tassa.
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